di Redazione - La mediazione obbligatoria continua ancora incredibilmente a creare dubbi interpretativi. Questa volta il problema riguarda la sua relazione con l'accertamento tecnico preventivo art. 696 bis c.p.c. comma 1 o meglio "La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" (vedi: L'accertamento tecnico preventivo).
La norma dispone quanto segue: "L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. "
Lo scopo deflazionistico dell'accertamento tecnico preventivo è evidente, al pari d'istituti similari disciplinati dagli articoli 185, 189, 199, 200, 322 c.p.c e della mediazione civile e commerciale, reintrodotta con il decreto legge
n. 69 del 21.06.2013 convertito nella legge n. 90 del 09.08. 2013 e obbligatoria fino al 2017 per determinate materie (condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione e affitto abitativi e commerciali, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diffamazione a mezzo stampa o altro strumento pubblicitario).La giurisprudenza di merito pare però divisa da tempo su un punto: è obbligatorio, prima dell'accertamento tecnico preventivo art. 696 bis c.p.c, avviare la procedura di mediazione obbligatoria, tenuto conto che il consulente possiede i medesimi poteri conciliativi del mediatore?
A sostegno dell'improcedibilità del ricorso 696-bis c.p.c non preceduto dalla mediazione obbligatoria si è pronunciato inizialmente il Tribunale di Siracusa con sentenza del 14.06.2012: "E' inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 c.p.c vertente su una delle materie indicate dall'art. 5 comma 1 dlg. n. 28/2010 e non preceduto dall'esperimento del procedimento di mediazione". Dello stesso parere era stata poi una sentenza del Tribunale di Milano del 24.04.2012 in cui si leggeva: "La coesistenza nell'ordinamento dei due istituti dell'accertamento tecnico preventivo e del procedimento di mediazione obbligatoria non è prevista in termini di alternatività, si che l'espletamento dell'uno non esclude la necessità di ricorrere al secondo."
La questione avrebbe dovuto considerarsi risolta dopo che la Legge n. 98/2013 ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 escludendo espressamente la mediazione per i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. (si veda la norma aggiornata qui)
Eppure di recente anche il Tribunale di Roma con una ordinanza del 13 luglio 2016 resa nell'ambito di un procedimento ex art. 696 bis (sia pur senza parlare di improcedibilità) ha invitato le parti a rivolgersi a un mediatore.
Tornando al dibattito giurisprudenziale un orientamento "un pò più datato" ed anteriore alla modifica normativa si segnala che il Tribunale di Pisa con sentenza 03.08.2011 e il Tribunale di Varese con sentenza del 21.04.2011, avevano già sostenuto la possibilità di un ricorso alternativo alla mediazione o all'A.T.P. Per il tribunale di Pisa si deve infatti considerare la funzione in parte cautelare e urgente del procedimento e ciò escluderebbe la necessità della preventiva mediazione. Il Tribunale di Varese osserva invece che entrambe le procedure sono finalizzate alla soluzione bonaria della controversia e di qui l'inutilità del preventivo espletamento della mediazione. Calzante l'osservazione secondo cui "Qualora sia proposta un'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. l'esperimento del procedimento di mediazione non costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 d.lg. n. 28 del 2010, giacché entrambi gli istituti, introducendo un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, perseguono la medesima finalità, così da apparire tra loro alternativi".
Ecco la raccolta di massime in materia che riflettono il menzionato contrasto giurisprudenziale.
Tribunale Roma Sezione XIII sentenza del 16/07/2015
Il giudice, nel corso di un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., ai fini della composizione della lite, può invitare le parti ad intraprendere una procedura di mediazione nella cui sede le parti avrebbero sollecitato il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale.
Tribunale Siracusa sentenza del 14/06/2012
È inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. vertente su una delle materie indicate dall'art. 5 comma 1 d.lg. n. 28 del 2010 e non preceduto dall'esperimento del procedimento di mediazione, posto che la consulenza tecnica preventiva, non avendo natura cautelare, non è ricompresa tra le materie sottratte alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Tribunale Pisa sentenza del 03/08/2011
Il ricorso per consulenza tecnica preventiva proposto, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., in relazione ad una delle materie indicate dall'art. 5 comma 1 d.lg. n. 28 del 2010, non deve essere preceduto, a pena di improcedibilità, dall'esperimento del procedimento di mediazione, stante la sua funzione in parte cautelare e urgente.
Tribunale Varese Sezione I sentenza del 21/04/2011
Qualora sia avanzata istanza di consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. l'esperimento del procedimento di mediazione non costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 d.lg. n. 28 del 2010, perché entrambi gli istituti, introducendo un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite perseguono la medesima finalità, così da apparire tra loro alternativi.