di Marina Crisafi - Non può scattare l'ammonimento del questore previsto dalla legge sullo stalking per chi si diverte a lanciare escrementi nel giardino del vicino. Tale condotta, infatti, per quanto molesta non mette a repentaglio l'incolumità delle persone né è idonea a cagionare un perdurante stato di ansia o di paura. Ad affermarlo il Tar Emilia-Romagna, I sez., con la recente sentenza n. 792/2016, esprimendosi sulla vicenda riguardante un'anziana signora dei lidi di Comacchio che aveva preso l'abitudine di salutare l'arrivo dei turisti confinanti lanciando escrementi nel loro giardino. La donna era stata anche ripresa dalle vittime con registrazioni video e audio, debitamente inviate alla questura a corredo dell'esposto con il quale chiedevano l'ammonimento per la nonnina dispettosa. La domanda però veniva rigettata dal responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza in quanto la condotta non poteva essere inquadrata nel reato di stalking e la vicenda quindi andava risolta in modo diverso. Dello stesso avviso anche il Tar, secondo il quale la richiesta di ammonimento, ex art. 8 del d.l. 11/2009, è eccessiva giacchè il lancio di deiezioni nel giardino del vicino non può configurare il reato previsto e punito dall'art. 612-bis del codice penale. Per il collegio la condotta incriminata non è idonea a cagionare, infatti, un perdurante stato di ansia o di paura per l'incolumità delle persone, potendo al massimo far sorgere timori di carattere igienico.
Certo, ciò non significa che la vecchietta, o chi come lei adotta tali comportamenti, debba restare "impunita", ma per scoraggiare questo tipo di comportamenti, afferma la sentenza, può bastare una diffida da parte degli organi di polizia, ai sensi dell'art. 1 del tulps. In altre parole, l'intervento della pattuglia per tentare innanzitutto una bonaria composizione della vicenda potrebbe essere in grado di inibire le condotte moleste.
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