di Marina Crisafi - Va condannato al risarcimento del maggior danno pari alle spese sostenute per la mediazione e la relativa assistenza legale chi non collabora allo svolgimento della procedura conciliativa anche se si tratta di una materia in cui la stessa non è prevista come obbligatoria. A stabilirlo è il Tribunale di Milano (estensore Gentile), nella recente sentenza del 21 luglio 2016 (qui sotto allegata), condannando un condominio per aver "ostacolato" lo svolgimento della procedura conciliativa e segnando un importante precedente giurisprudenziale finalizzato a responsabilizzare le parti, chiamate in mediazione, che eludono una effettiva partecipazione alla stessa per definire concretamente la lite.
Nella vicenda, sottoposta alla decisione del tribunale meneghino, il condominio, inadempiente in ordine al pagamento di fatture per il servizio di riscaldamento, veniva invitato dalla ditta fornitrice in mediazione per pervenire ad una soluzione bonaria della lite.
Il condominio non partecipava al primo incontro, eccependo l'errata notifica della convocazione e comunicando di aver versato un acconto, mentre al secondo, nuovamente convocato dall'organismo di mediazione, si limitava alla partecipazione "al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge". Fallito quindi il tentativo di mediazione, alla ditta fornitrice toccava pagare quasi 1.000 euro per l'indennità di mediazione versata all'organismo e per l'assistenza legale.
Il fornitore, a questo punto, agiva giudizialmente nei confronti del condominio moroso e oltre a chiedere il pagamento delle fatture residue domandava il risarcimento per il maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., pari ai costi sostenuti per la procedura conciliativa, per essere "stato costretto a rivolgersi al legale per essere assistito nel procedimento di mediazione".
Il tribunale lombardo, dopo aver premesso che nella specie lo strumento della mediazione era da ritenersi facoltativo, rimarcava come tuttavia lo stesso era quanto mai opportuno, in quanto "in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del condominio nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso".
Il procedimento di mediazione era, dunque, "a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario" e in quanto "obiettivamente funzionale ad evitare il giudizio nell'interesse di entrambe le parti e del sistema giustizia - le relative spese sono - senz'altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore".
Da qui la condanna del condominio non solo al pagamento della sorte capitale, ma altresì al risarcimento del maggior danno ex artt. 1218 e 1224, 2° comma, c.c., per i costi dell'esperita mediazione.
Trib. Milano, sentenza 21.7.2016• Foto: 123rf.com