Domanda: "Esiste un divieto per il vedovo o la vedova di risposarsi, rispettivamente, con la sorella o con il fratello del coniuge deceduto?"
Risposta: "In alcuni casi il nostro ordinamento pone il divieto di contrarre matrimonio. Tra i soggetti interessati da tale limitazione ci sono anche gli affini in linea collaterale in secondo grado.
Ciò vuol dire che il vedovo o la vedova non possono risposarsi, rispettivamente, con la sorella o con il fratello del coniuge deceduto.
Tuttavia tale divieto non è assoluto ma sempre dispensabile: gli interessati, infatti, possono fare ricorso al Tribunale e chiedere che questo, con decreto, autorizzi il matrimonio.
Come accennato, il divieto di contrarre matrimonio riguarda anche altre categorie di soggetti.
Innanzitutto gli affini in linea retta (ad esempio suocero e nuora o suocera e genero), anche nel caso in cui l'affinità derivi da un matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.
Poi gli ascendenti e i discendenti in linea retta; i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini e lo zio e la nipote o la zia e il nipote.
Il divieto coinvolge, infine, l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante e l'adottante e il coniuge dell'adottato.
La possibilità per il Tribunale di autorizzare il matrimonio, vista nel caso di affini in linea collaterale, riguarda anche altri casi ma non tutti.
Il decreto di autorizzazione può infatti essere emesso su richiesta degli interessati esclusivamente con riferimento agli affini in linea retta, peraltro solo quando l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo, e con riferimento allo zio e alla nipote o alla zia e al nipote".