Alcune fattispecie prese in esame dalla Cassazione. Integrarti i reati di molestia o disturbo alla persona oppure di getto pericoloso di cose

di Lucia Izzo - I rapporti tra condomini non sono sempre pacifici, anzi il contenzioso in materia è tra i più diffusi e può spesso costare una condanna penale, ad esempio per molestia o disturbo alle persone o getto pericoloso di cose.

Entrambe queste fattispecie possono emergere quando sono coinvolti detersivi e materiali corrosivi, ad esempio candeggina. La Corte di Cassazione ha confermato che l'uso, in luoghi condominiali, di detersivi che provochino allergia ai vicini di casa è un comportamento che rientra nella fattispecie di molestia ex art. 660 c.p. e che può costare una punizione con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Nella sentenza n. 39197/2013, la prima sezione penale ha confermato la condanna di una donna alla pena di 100 euro di ammenda, per aver molestato per biasimevoli motivi una condomina utilizzando in area di pertinenza condominiale detersivi e profumi che cagionavano alla persona offesa reazioni allergiche.

Come risulta dalle prove assunte in giudizio, la parte offesa si era lamentata dell'uso di sostanze a lei allergiche e la colpa non poteva essere ascritta alla ditta di pulizia che si era astenuta dal farne uso. Invece, è stata la vicina ad aver consapevolmente usato prodotti irritanti, stante il rancore esistente con la rivale a causa di liti condominiali e pregresse vicende giudiziarie,

Per perfezionare il reato summenzionato è sufficiente una sola condotta lesiva, non occorrendo la ripetitività ed abitualità, ma utilizzando negli spazi comuni o pertinenziali a quelli di proprietà un prodotto che si sappia essere nocivo per i vicini.

La consapevolezza (della nocività del detersivo utilizzato) del nocumento è dunque elemento essenziale affinché sussista la fattispecie di reato, poichè contrariamente difetterebbe la volontà di nuocere o recare disturbo: la norma, pur non richiedendo alcuna prova circa la motivazione della condotta delittuosa, punisce soltanto quando questa sia attuata per petulanza o altro biasimevole motivo (sussistente nel caso esaminato).

Ancora, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 41726/2016 per confermare la condanna a una donna alla pena dell'ammenda, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 674 c.p., perché, usando in spazi condominiali ad uso pubblico in modo eccessivo ammoniaca e candeggina, molestava condomini ed estranei con emissioni di gas e vapori tossici (leggi: "Cassazione: Attenzione alla mania per le pulizie. Troppa candeggina e ammoniaca possono valere una condanna penale").

Nel caso di specie, l'utilizzo eccessivo di detersivi corrosivi, ha correttamente portato alla condanna per il reato previsto dall'art. 674 c.p. che punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro, chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

Affinchè sussista la fattispecie delittuosa, non è richiesto il verificarsi di effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente e necessario che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva e realizzi una situazione di pericolo di offesa al bene.

Nel caso in esame i testimoni indotti della parte civile e gli accertamenti fotografici circa la coloritura del pavimento dovuta all'uso dei detergenti hanno dimostrato con certezza la colpevolezza dell'imputato.

I testimoni hanno specificato, in particolare, la presenza di odori forti e di lacrimazione degli occhi, oltre che, per alcuni di essi, problemi respiratori.

Logico, per gli Ermellini, il trattamento sanzionatorio e la determinazione del risarcimento del danno, a causa della permanenza della condotta molesta, attuata ben conoscendo il disagio della persona offesa e la durata pluriennale dell'esposizione di quest'ultima alle emissioni.

Lo stesso reato di getto pericolo di cose ex art. 674 c.p., è stato ritenuto sussistente dalla Cassazione nella sentenza 16459/2013 che ha confermato la condanna nei confronti dell'imputata che aveva molestato una vicina gettando nel piano sottostante ove si trovava l'appartamento di quest'ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina.


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