di Lucia Izzo - Necessario depositare titolo esecutivo e precetto entro 15 giorni dal pignoramento, nonchè, nello stesso termine, anche l'attestazione di conformità: in caso contrario il giudice potrà d'ufficio dichiarare estinta la procedura.
Lo ha stabilito Tribunale di Milano, III sezione civile, nella sentenza del 29 giugno 2016 (qui sotto allegata), in disaccordo con il diverso orientamento espresso da altri Tribunali circa l'essenzialità o meno del deposito dell'attestazione di conformità nel termine decadenziale di inefficacia del pignoramento.
Nella situazione di specie il Condominio aveva notificato atto di pignoramento immobiliare nei confronti di due debitori e l'atto veniva consegnato al reclamante all'ufficiale giudiziario; successivamente la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del miglioramento, mentre solo mesi dopo il reclamante depositava le copie conformi di tali atti.
Il giudice dell'esecuzione, verificato il tardivo deposito, dichiarava inefficace il pignoramento, da qui il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal Condominio sostenente la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità.
Il reclamante evidenzia che diversi Tribunali (Bologna, Bari e Caltanissetta) hanno generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell'attestazione di conformità.
I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragioni: in primis un dato letterale, ossia che l'art. 557, comma 2, c.p.c., parla di copie conformi, ma il terzo comma della medesima norma sanziona con l'inefficacia il mero tardivo deposito di "copie" non ulteriormente qualificate; inoltre, dal punto di vista sistematico, si è affermato che l'art. 22, comma 3, C.A.D. equipara l'efficacia probatorie delle copie per immagine su supporto informativo ai documenti originali formati in origine su supposto analogico, se tali copie non sono disconosciute; infine, dal punto di vista teleologico, il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo.
Tutti questi orientamenti non sono condivisi dal Tribunale meneghino che precisa che le copie di cui parla l'art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui al secondo comma, e non le mere copie dei medesimi atti.
Ciò si ricava dal fatto che l'articolo 16-bis comma 2 del dl 179/2012 convertito con legge 221/2012 e poi modificato dalla legge 162/2014 precisa che con modalità telematiche siano depositate le copie conformi degli atti previsti dalle norme in materia di processo esecutivo.
Ancora, l'art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, afferma che laddove l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti.
Del resto, conclude il Tribunale, la questione della conformità del titolo all'originale strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell'azione esecutiva. Per tale ragione, in mancanza dell'esibizione del titolo in originale, il giudice dell'esecuzione non potrebbe compiere l'atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo.
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