Commento alla sentenza del Tar Bologna n. 789 del 17 agosto 2016

Avv. Francesco Pandolfi - Torniamo sulla delicata questione della disciplina militare, questa volta commentando in breve un caso assai singolare, dove sembra che la "colpa" del militare sia stata quella di non aver riferito al proprio superiore di un certo colloquio intrattenuto con una persona la quale aveva alcune volte rivelato informazioni in forma confidenziale (che tra l'altro in occasione di uno specifico fatto contestato non ha rilasciato alcuna utile confidenza).


Il militare in questione non solo non è indagato ma addirittura, si legge negli atti del procedimento penale, riceve un plauso per l'indagine nella quale si è svolta una certa attività.


Il fatto


Un Maresciallo impugna la decisione del Comandante Provinciale dei Carabinieri che ha rigettato il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero inflitta dal Comandante di Compagnia.

La sanzione origina da un colloquio di mezz'ora del sottufficiale presso l'abitazione di una presunta fonte confidenziale, senza informare i superiori dell'esito del colloquio: la condotta viene stigmatizzata dall'Autorità Giudiziaria all'interno di un procedimento penale (archiviato) con conseguente sospetto di danno al prestigio dell'Istituzione.


Cosa dice il tribunale


Il Tar è a favore del ricorrente.


Il militare non è indagato ma, al pari di altri due suoi colleghi, finisce ugualmente (ed ingiustamente secondo il Giudice) nel dossier disciplinare.


Il Magistrato amministrativo in modo molto lineare osserva che, in generale, sicuramente è buona prassi che si mantengano i contatti con le fonti confidenziali dalle quali possano arrivare notizie utili all'Autorità.


Si tratta di contatti che è bene mantenere sempre vivi, anche se "non fruttano" per un certo lasso di tempo.


Nel caso trattato: il motivo per cui il mancato avviso (nel rapporto con il capitano) del colloquio avuto con una giornalista ha fatto scattare l'azione disciplinare, si trova nel fatto che l'episodio è confluito nel'indagine promossa dalla Procura sul comportamento mantenuto da alcuni militari durante lo svolgimento di una delicata operazione investigativa.

Due di questi militari (indagati art. 323 c.p. abuso d'ufficio....e art. 12 c.p.m.p....) hanno coadiuvato il ricorrente e si sono fermati con lui dalla "fonte" (la giornalista).

Il procedimento penale è stato poi archiviato.

La linea gerarchica dell'Arma ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei militari presenti nell'indagine dopo l'archiviazione ma, come sopra accennato, ha coinvolto anche il ricorrente non indagato (e addirittura lodato dall'Autorità giudiziaria per la delicata indagine del momento).


In conclusione


Il fatto di essersi fermati i militari a parlare con la giornalista non ha ricevuto censure da parte dell'Autorità giudiziaria e non meritava alcuna iniziativa disciplinare.


Cosa fare in questi casi


Ricorrere al Tar quando il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare inflitta viene rigettato in assenza di motivazioni plausibili e convincenti.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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