Guida all'esame delle norme del codice civile

Dott.ssa Anna Maria Monea - Il decorso di un determinato periodo di tempo, unitamente ad altri elementi, può dar luogo all'acquisto o all'estinzione di un diritto soggettivo. Ciò essenzialmente perché se una situazione di fatto si protrae a lungo nel tempo, l'ordinamento tende a far coincidere la situazione di diritto con quella di fatto.

Nelle ipotesi in cui il decorso del tempo serva a far acquisire un diritto soggettivo, l'istituto che viene in considerazione è l'usucapione o, come spesso si dice, la prescrizione acquisitiva; se, invece, il decorso del tempo, sempre in concorso con altri fattori fondamentali, determina l'estinzione del diritto, vengono in rilievo i due istituti della prescrizione estintiva e della decadenza.

La prescrizione estintiva

La prescrizione è l'estinzione di un diritto causata dal mancato esercizio dello stesso da parte del suo titolare per il tempo determinato dalla legge. Dispone, in termini più specifici, l'art. 2934 c.1 : "Ogni diritto si estingue per

prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".

Il fondamento della prescrizione in due esigenze fondamentali: da un lato quella di assicurare un'adeguamento della

situazione di diritto alla situazione di fatto, essendo inopportuno, dal punto di vista sociale ed economico, distogliere risorse dalla collocazione che esse hanno spontaneamente trovato mentre durava l'inerzia del titolare; dall'altro
lato quella di far fronte ad una fondamentale esigenza di certezza dei rapporti giuridici, in ragione del fatto che il mancato esercizio del diritto potrebbe determinare nei consociati la convinzione che esso non esista o che sia stato
abbandonato.

In sostanza, la prescrizione estintiva è stabilita per ragioni di interesse generale. Ciò spiega perché la relativa disciplina sia inderogabile (ai sensi dell'art. 2936 c.c.: "E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della

prescrizione").

Per le stesse ragioni è nulla la rinuncia alla prescrizione non ancora compiuta (art. 2937 c.c.) che, tuttavia, può valere come riconoscimento del diritto soggetto a prescrizione con conseguente effetto interruttivo.

Sulla base del principio della disponibilità degli effetti si spiega anche la regola di cui all'art. 2938 c.c., che vieta al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

La regola generale sancita dal comma 1 dell'art. 2934 non è, comunque, applicabile a quei diritti la cui appartenenza

al soggetto non dipenda dalla sua volontà: così l'art. 2934 comma 2 precisa, in primo luogo, che non sono soggetti a
prescrizione i diritti indisponibili (e cioè quelli di cui il soggetto non può disporre mediante atti di volontà) e, con una norma di chiusura, dispone che non sono soggetti a prescrizione altri diritti indicati dalla legge.


Sospensione e interruzione

L'estinzione del diritto per prescrizione non dipende dal mero decorso del tempo, bensì dall'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto, inerzia protratta per un certo lasso temporale. Proprio in virtù di questa necessaria precisazione non si esclude la ravvisabilità di alcune circostanze che escludono l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto influendo sul corso della prescrizione, impedendolo, sospendendolo oppure interrompendolo.

Con riguardo all'impedimento, non può ravvisarsi inerzia quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Inoltre, può accadere che il diritto possa astrattamente essere fatto valere, ma il suo esercizio sia concretamente ostacolato o reso difficile o dalla condizione giuridica in cui si trova il titolare dello stesso, o da una speciale relazione giuridica tra il titolare ed il soggetto passivo.

Con riguardo all'interruzione del termine prescrizionale, essa si verifica, in generale, in tutte quelle ipotesi in cui l'inerzia del titolare venga meno.

Mentre la sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo in cui l'inerzia è giustificata, ma non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza che, dunque, si somma con il periodo successivo alla cessazione della causa sospensiva, l'interruzione, facendo venir meno l'inerzia, toglie ogni valore al tempo trascorso prima del verificarsi dell'evento interruttivo, con la conseguenza che è dal verificarsi di detto evento che inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale (art. 2945 c.c.).

Durata della prescrizione

Con riguardo alla durata si distingue tra prescrizione ordinaria e prescrizioni brevi.

La prescrizione ordinaria è applicabile a tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente ed è pari a dieci

anni.

Termini prescrizionali di minore durata (di regola termini quinquennali, biennali o annuali) sono espressamente

previsti dal codice civile in relazione alla natura di determinati rapporti.


La decadenza

Al pari della prescrizione, anche la decadenza comporta l'estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio

entro un dato termine.

Tuttavia tra i due istituti è possibile ravvisare una differenza fondamentale: mentre il fondamento della prescrizione

poggia sull'inerzia del titolare del diritto, l'estinzione del diritto per decadenza dipende, in via esclusiva, dalla fissazione, da parte del legislatore o con un atto di autonomia privata, di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve porre in essere una determinata attività, risultando irrilevanti le cause che abbiano determinato lo spirare del termine.

Questa differenza di base implica che alla decadenza non trovino applicazione gli istituti della sospensione (salvo che non sia diversamente stabilito) e dell'interruzione, propri della prescrizione. 


Per approfondimenti vai alle guide: 

La prescrizione dei diritti nel codice civile

L'istituto della decadenza nel codice civile


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