Nota di commento a Tribunale Busto Arsizio, sentenza n. 264/2016

di Filippo Parisi - La disposizione di cui all'art. 32, comma 4, lettera C), Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che stabilisce il duplice termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per l'impugnazione giudiziale del provvedimento di cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica "solo in presenza di una formale comunicazione scritta … di modifica del rapporto nel caso di trasferimento d'azienda". 

Pertanto qualora, come nel caso deciso dal Tribunale di Busto Arsizio (leggi in merito anche: "Sussiste trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. anche in caso di passaggio di solo personale non altamente specializzato"), con sentenza n. 264/2016 del 12 luglio 2016 (qui sotto allegata), sia controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d'azienda, "nessun termine decadenziale può essere applicato alla fattispecie (analogamente a quanto avviene allorquando un lavoratore viene licenziato oralmente), e ciò né per quanto riguarda il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale, né per il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso". 

Avv. Filippo Parisi

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Tribunale Busto Arsizio, sentenza n. 264/2016

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