Siepi: cosa dice il codice della strada
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Vietate le siepi poco curate, sporgenti sul marciapiede, e la vegetazione incolta che arreca danno alla viabilità: pena una salata multa. È questa la soluzione adottata da diversi comuni italiani per contrastare il fenomeno della vegetazione incolta e pericolosa che ostruisce la visuale e il passaggio pedonale, creando non pochi disagi alla viabilità a causa dell'incuria dei proprietari.
In realtà, la manovra è giustificata da una previsione del Codice della Strada che, all'art. 29 (Piantagioni e siepi) precisa che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Le sanzioni
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Inoltre, qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.
Responsabilità civile e penale
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L'art. 29, all'ultimo comma, prevede altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive; il trasgressore, tuttavia, potrebbe anche essere soggetto alla responsabilità civile e penale per qualunque incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della disposizione.
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