L'art. 29 del Codice della strada prescrive ai proprietari l'obbligo di mantenere le siepi curate e non sporgenti a pena di sanzioni amministrative fino a 674 euro

Siepi: cosa dice il codice della strada

[Torna su]

Vietate le siepi poco curate, sporgenti sul marciapiede, e la vegetazione incolta che arreca danno alla viabilità: pena una salata multa. È questa la soluzione adottata da diversi comuni italiani per contrastare il fenomeno della vegetazione incolta e pericolosa che ostruisce la visuale e il passaggio pedonale, creando non pochi disagi alla viabilità a causa dell'incuria dei proprietari.

In realtà, la manovra è giustificata da una previsione del Codice della Strada che, all'art. 29 (Piantagioni e siepi) precisa che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Le sanzioni

[Torna su]

Inoltre, qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.

Responsabilità civile e penale

[Torna su]

L'art. 29, all'ultimo comma, prevede altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive; il trasgressore, tuttavia, potrebbe anche essere soggetto alla responsabilità civile e penale per qualunque incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della disposizione.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: