Avv. Francesco Pandolfi - L'argomento sembra scontato ma non lo è affatto. Quante volte ci siamo imbattuti su questioni come quella annunciata nel titolo? Si parla di situazioni nelle quali il provvedimento di divieto di detenzione armi irrogato dal Prefetto (con contestuale ordine di alienare le stesse) non è preceduto dalla comunicazione ex art. 7 Legge n. 241/90.
La comunicazione dice: "...ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato nei confronti dei soggetti nei confronti dei quali è destinato a produrre effetti diretti e quelli che possono intervenirvi....omissis....".
La mancanza di questa importante comunicazione è un punto a favore dell'interessato nella causa che andrà ad avviare.
Il fatto
Tizio ricorre contro la parte ministeriale per chiedere l'annullamento del provvedimento di divieto detenzione armi, contenente l'ingiunzione di vendere o affidare in custodia eventuali armi (già sottoposte a sequestro cautelativo) a persona non convivente.
A monte della vicenda c'è una querela sporta nei confronti dell'interessato da parte dell'ex convivente della figlia, il quale ha dichiarato di essere stato minacciato di morte dal predetto durante una lite familiare.
Per l'amministrazione c'è l'inaffidabilità del soggetto.
Cosa dice il tribunale
Il Tar è a favore del ricorrente per il semplice fatto che sono state violate le dovute garanzie procedimentali vista l'omessa comunicazione di avvio del procedimento nei suoi confronti.
Sono due le circostanze che i giudici enucleano a favore della persona interessata:
1) la prima riguarda la mancata spiegazione dei motivi d'urgenza nell'adottare il provvedimento,
2) la seconda si riferisce al fatto che l'omissione non risulta affatto giustificata da urgenze particolari nel ritirare l'arma al ricorrente, dal momento che vi avevano già provveduto i Carabinieri.
In conclusione
Il ricorso va accolto e annullato il provvedimento impugnato.
Cosa fare in questi casi
Avere cura nel ricorso di spiegare che le garanzie procedimentali scolpite nella legge n. 241/90 non possono essere, nei casi analoghi a quello in commento, arbitrariamente disattese.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
http://www.pandolfistudiolegale.it