di Valeria Zeppilli - Quando si valuta la sussistenza del nesso causale tra una cosa oggetto di custodia e il danno cagionato a terzi non sempre la non pericolosità del bene è giuridicamente rilevante.
Con l'ordinanza numero 17625 depositata il 5 settembre 2016 e qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti precisato che la pericolosità è un indizio che, ai sensi dell'articolo 2727 del codice civile, permette di risalire alla prova del nesso causale. Quando la cosa inerte non è pericolosa è possibile affermare che tra essa e il danno non vi sia rapporto di causa a effetto.
Tuttavia nel caso, come quello di specie, in cui il nesso tra la cosa e il danno è accertato, il giudizio sulla pericolosità diviene irrilevante.
Per i giudici, del resto, se la non pericolosità esclude il nesso di causa, essa non può escludere anche la colpa del custode.
La vicenda all'origine della controversia è stata la caduta di una donna provocata dal manto stradale sconnesso. Nel corso del giudizio di merito era stata positivamente accertata l'esistenza del nesso causale, con la conseguenza che sarebbe spettato al Comune dimostrare la propria assenza di colpa.
La Corte d'appello, invece, ha fatto leva sul concetto di pericolosità della cosa quando si è trovata a valutare se l'ente custode della strada avesse superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2051 del codice civile e, così facendo, ha concluso che la colpa del Comune mancava solo perché la cosa non era pericolosa.
Per la Cassazione, tuttavia, tale decisione non può essere condivisa: anche il proprietario di cose non pericolose può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile quando ha appurato che tra la cosa e il danno esiste un valido nesso causale.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con conseguente rinvio alla Corte di appello per una nuova statuizione.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 17625/2016