I principi di base per la formazione della prova nel processo penale in fase dibattimentale

di Giovanna Molteni - Principio cardine del nostro ordinamento processuale è il principio del contraddittorio: la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo ed imparziale. Pertanto, il pieno esercizio del diritto alla prova (e quindi alla difesa) è garantito attraverso la dialettica processuale: le parti, in condizioni di parità, sono investite del potere di ricercare le fonti e di chiedere al giudice l'ammissione del relativo mezzo di prova. I poteri di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova sono ripartiti tra il giudice, l'accusa e la difesa in modo tale che i poteri attribuiti ad ogni soggetto processuale siano bilanciati da quelli concessi agli altri.


Il principio del contraddittorio nel quadro costituzionale

Il principio del contraddittorio trova la sua compiuta enunciazione nell'articolo 111 della Costituzione, ai sensi del quale il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La piena attuazione del principio del contraddittorio -la cui costituzionalizzazione ne ha sancito la collocazione nell'ambito dei diritti morali o naturali già riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo- implica il diritto ad ottenere l'ammissione della prova (orale, documentale o reale) e della prova contraria a discarico, nonché il diritto di porre domande nell'esame e nel controesame.

La centralità dell'esame incrociato

Posto che la prova si forma nel contraddittorio delle parti, nel dibattimento assume un ruolo centrale l'esame incrociato, che assurge a cuore pulsante di questa fase processuale e che trova la sua disciplina negli articoli 498 e 499 del Codice di Procedura Penale. Sotto la supervisione del giudice che valuta la pertinenza e l'ammissibilità delle singole domande, nella cross examination le domande sono poste dalla parte -pubblico ministero o difensore- che ha chiesto l'esame del testimone; procede, quindi, al controesame la parte che ha un interesse contrario; infine la parte che ha chiesto l'esame può proporre ulteriori domande.

Il principio del contraddittorio e la formazione della prova: considerazioni conclusive

Alla luce del dato normativo e delle considerazioni appena svolte, nell'ordinamento giuridico italiano il contraddittorio disvela il suo duplice volto: sul piano oggettivo, il principio del contraddittorio concretizza il metodo di accertamento giudiziale dei fatti, mentre dal punto di vista soggettivo deve essere inteso quale garanzia inviolabile del diritto di difesa e, quindi, del diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore.
Giovanna Molteni

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