Nota di commento a Cassazione, sentenza n. 17625/2016

Avv. Isabella Vulcano - Capita spesso, purtroppo, di cadere a causa delle buche presenti sulla strada o sul marciapiedi, riportando anche danni rilevanti.

In proposito vi è l'annoso problema dell'onere della prova, ossia cosa di preciso il pedone deve dimostrare per avere possibilità di ottenere un risarcimento.

In linea di massima, la giurisprudenza ritiene che, qualora la caduta sia avvenuta in conseguenza di una distrazione o negligenza del soggetto, se anche la strada presenta delle buche e non è integra, il risarcimento non è dovuto.

Il pedone, pertanto, se non dimostra di essere stato diligente non sarà risarcito, nonostante le eventuali pessime condizioni del manto stradale.

Il risarcimento dei danni subiti è ipotizzabile, invece, nel caso dell'"insidia" e "trabocchetto" cioè quando la buca non era visibile né tantomeno se ne poteva prevedere l'esistenza nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha emesso qualche giorno fa una importante sentenza (la numero 17625/2016) nella quale si chiarisce che tra gli oneri gravanti sul pedone allo scopo di essere risarcito, non deve né può rientrare quello della pericolosità della strada o comunque del luogo nel quale è avvenuta la caduta.

La dimostrazione dello stato di pericolosità spetta, unicamente, al Comune.

Ciò significa che l'onere della prova in capo al pedone, verte unicamente su:

- L'esistenza della buca sul manto stradale;

- La caduta, che potrà essere dimostrata per mezzo di certificati medici ed eventuali testimoni;

- I danni riportati, che siano derivati solo ed esclusivamente dalla caduta stessa e non da altre cause (nesso causale tra evento e danno).

Il Comune, quindi, per poter andare esente dal pagamento del risarcimento, avrà - secondo quanto affermato dalla S.C. - l'onere di dimostrare che non vi era pericolosità nella strada e che, la caduta, è dipesa per colpa del danneggiato il quale avrebbe potuto evitare il pericolo con l'ordinaria diligenza.

Vedi anche: "Cassazione: anche il proprietario di cose non pericolose risponde ex art. 2051 c.c."



Vedi anche:
- Insidie stradali - guida legale
- Insidie stradali - raccolta di articoli e sentenze
Isabella Vulcano
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