Si effettua una comunicazione al pubblico se il collegamento è fornito a fini di lucro a un pubblico nuovo

di Lucia Izzo - Per stabilire se un collegamento iperstestuale da un sito verso un altro che contiene opere protette, rappresenta una "comunicazione al pubblico" idonea a violare il diritto d'autore, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti a fini di lucro o meno. In sostanza, si tratta di stabilire se chi "linka" è al corrente che la pubblicazione dell'opera da parte sua è illegittima per essere i contenuti protetti da diritto d'autore.

In questi termini si è espressa la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza dell'8 settembre 2016 (qui sotto allegata) pronunciata nella causa C‑160/15.


Il caso esaminato coinvolge una società che gestisce un noto sito di gossip olandese, la cui redazione aveva ricevuto un messaggio anonimo contenente un collegamento ipertestuale che rimandava a un file elettronico su un sito per l'archiviazione di dati. Il file conteneva fotografie realizzate su incarico di Sanoma (editor della rivista Playboy nei Paesi Bassi) ad una modella, che avrebbero dovuto comparire nella rivista.


Nonostante la Sanoma avesse ingiunto di impedire la diffusione delle fotografie, pubblicate sul sito australiano senza autorizzazione, il portale pubblicava un articolo con a margine un collegamento a mezzo del quale gli utenti venivano diretti verso il sito australiano da cui avrebbero potuto scaricare le fotografie.


Da qui e da diversi comportamenti successivi, scaturiva la controversia in quanto l'editore riteneva violato il diritto d'autore del fotografo. Il giudice del rinvio chiede se, e in quali eventuali circostanze, il fatto di collocare su un sito Internet un collegamento ipertestuale verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituisca una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. 


Viene altresì chiesto se è rilevante il fatto che le opere in questione non siano state pubblicate in altro modo con l'autorizzazione del suddetto titolare, che la fornitura di detti collegamenti ipertestuali agevola ampiamente la scoperta di tali opere, dato che il sito Internet su cui queste sono accessibili a tutti gli internauti non è facilmente reperibile, e che la persona (hyperlinker) che colloca detti collegamenti era al corrente, o era tenuta ad esserlo, di detti fatti nonché della circostanza che tale titolare non abbia autorizzato la pubblicazione delle opere in questione su quest'ultimo sito.


La Corte rammenta che la direttiva 2001/29 persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico che, pertanto, va intesa in senso ampio.


La nozione di "comunicazione al pubblico" consta di due elementi cumulativi, vale a dire un "atto di comunicazione" di un'opera e la comunicazione di quest'ultima a un "pubblico", ma, precisano i giudici, tsi rende sempre necessaria una valutazione individualizzata.


Infatti, in precedenti decisioni la Corte ha stabilito che collegamenti ipertestuali presenti su un sito, verso opere liberamente disponibili su un altro, non integrasse comunicazione al pubblico.

Tuttavia, dalla motivazione di tali decisioni risulta che, con esse, la Corte ha inteso pronunciarsi unicamente sul collocamento di collegamenti ipertestuali verso opere che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare, in quanto, in simili situazioni, l'atto di comunicazione non era rivolto a un pubblico nuovo.


Diversa, invece, la conclusione espressa in sentenza, riguardante una fattispecie in cui mancava il consenso del titolare del diritto d'autore, con pubblico nuovo rispetto ai destinatari della rivista e con attività a fini di lucro. 

Ed è proprio quest'ultimo elemento che rappresenta l'ago della bilancia: l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, va interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituisca una "comunicazione al pubblico", occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell'illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.


Nel caso di specie, è pacifico che la Sanoma non aveva autorizzato la pubblicazione di tali foto su Internet e che la società che gestiva il sito olandese fosse consapevole di quest'ultima circostanza: ciò conferma la presunzione che il collocamento di detti collegamenti sia intervenuto con piena cognizione dell'illegittimità di tale pubblicazione.

Corte di Giustizia UE, sentenza C‑160/15

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