L'obbligo di indossare correttamente un simbolo che assolve una funzione distintiva

Prof. Luigino Sergio - Ho inteso offrire questo breve contributo, prendendo le mosse proprio da alcune immagini riportate a mezzo stampa e sul web: la prima che ritrae Piero Fassino, al tempo in cui era Sindaco di Torino, che indossa la fascia tricolore a tracolla della spalla destra la prima e a tracolla della spalla sinistra la seconda (immagini nell'allegato in pdf).

È del tutto evidente che l'uso "altalenante" della fascia tricolore non è riferibile soltanto a Piero Fassino che è stato preso solo come spunto, in quanto personaggio politico più noto ed essendo attualmente anche Presidente nazionale dell'ANCI; ma non è difficile rintracciare sempre sulla stampa e sul web immagini di Sindaci che indossano indifferentemente la fascia tricolore a tracolla della spalla destra o a tracolla della spalla sinistra, creando, spesso, confusione circa la corretta modalità d'uso del distintivo del Sindaco e, a volte, forti polemiche politiche all'interno dei Consigli comunali, tra maggioranza e minoranza, frequentemente sfocianti in presentazione d'interrogazioni consiliari, invocazione dell'intervento prefettizio e interrogazioni parlamentari.

Per altro verso, non è difficile, inoltre, ritrovare "in rete" notizie di stampa riguardanti Sindaci che in manifestazioni ufficiali consentono l'uso della fascia tricolore al proprio vicesindaco, come è accaduto nel caso di un primo cittadino che ha preso parte all'evento ufficiale in questione anche in qualità di Presidente di una Fondazione (atteso che nel caso di specie il Sindaco assommava in sé le due cariche ovvero quella di Sindaco e di Presidente di Fondazione) assieme al vicesindaco, entrambi presenti alla medesima manifestazione pubblica; oppure, come è accaduto in alcuni casi, riportati da organi di stampa, occorsi nella città di Palermo nel corso della processione in onore del Santo patrono, di un assessore che indossa la fascia tricolore, segno distintivo del Sindaco, alla presenza del "primo cittadino", pur essendo presente il Sindaco medesimo al suo fianco, e di conseguenza senza che quest'ultimo avesse addosso il suo segno distintivo, vale a dire la fascia tricolore, così come prevede la normativa vigente[1].

Proprio in virtù di quanto sopra premesso, sorgono degli interrogativi, ai quali si cerca succintamente di rispondere dal punto di vista strettamente giuridico; quanto meno per fare chiarezza su di un fatto, apparentemente ordinario (ma solo in apparenza!), vale a dire quello inerente l'uso legittimo o illegittimo della fascia tricolore indossata dal Sindaco.

Semplici errori? Solo goliardate? Oppure e soprattutto, superficiale conoscenza e applicazione della normativa e della prassi amministrativa in tema di uso di un simbolo sindacale importante come la fascia tricolore?

Quesito

La sostanza delle questioni poste, dunque, ci obbliga a fornire una duplice risposta a due quesiti riguardanti una duplicità di fattispecie differenti.

La prima impone una precisa domanda: «Il Sindaco ha l'obbligo di indossare la fascia tricolore "a tracolla della spalla destra", come normalmente ritenuto corretto dai più? Oppure il Sindaco può indossare la fascia tricolore "a tracolla della spalla sinistra"? O detto altrimenti: la fascia tricolore può essere indossata, come nel caso del già Sindaco di Torino, Piero Fassino e attuale Presidente nazionale dell'ANCI, indifferentemente "a tracolla della spalla destra o a tracolla della spalla sinistra", a seconda della sua insindacabile decisione?».

La seconda pone il seguente interrogativo: «C'è la possibilità o meno che il Sindaco, in una cerimonia ufficiale, consenta al proprio vicesindaco d'indossare la fascia tricolore in sua vece, allorquando il "primo cittadino" sia presente alla medesima cerimonia? Oppure questa condotta comporta un uso illegittimo della fascia tricolore?».

Merito

Chiariamo innanzitutto il senso del termine "fascia civica" (più propriamente Sciarpa o Fusciacca e impropriamente Stola), riportando quanto evidenziato nell'araldica civica: «Lunga sciarpa indossata sulla spalla destra (e annodata sul fianco sinistro) dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, nonché dai loro delegati nelle cerimonie ufficiali. Il Sindaco la porta interzata con i colori della Repubblica, il Presidente della Provincia completamente azzurra, entrambe sono caricate nella parte terminale con il rispettivo stemma e con l'emblema della Repubblica Italiana. I Sindaci, fino a oltre la seconda metà del 1900, la indossavano in guisa di cintura, proprio nel senso della fascia araldica da cui il nome attuale. In Alto Adige/Südtirol ogni Sindaco indossa la "fascia" tricolore del suo ufficio come prima magistratura del Comune italiano, nonché la collana preziosa con le insegne civiche propria del Burgermeister sud-tirolese» [2].

Ciò detto, dal punto di vista dell'evoluzione normativa, prima dell'approvazione della L. n. 142/1990 [3] il TULCP, n. 383/1934 [4] prevedeva che il Comune fosse retto da un Podestà [5] che era «[…] nominato con decreto reale […] amministra il Comune ed è ufficiale di governo».

Ai sensi dell'art. 46 del R. D. 3 marzo 1934, n. 383 «Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi».

Era molto chiaro, dunque, in che maniera il Podestà dovesse indossare la fascia tricolore; vale a dire che essa doveva portarsi «cinta intorno ai fianchi».

Successivamente, con il regio decreto luogotenenziale del 4 aprile 1944, n. 111, venne ripristinata la figura del Sindaco e fu attribuito ai Prefetti (e quindi al CLN) il compito di provvedere alla nomina temporanea dei Sindaci e degli assessori, nell'attesa di poter indire le elezioni amministrative per la ricostituzione degli organi rappresentativi locali; mentre con il Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, venne sancita la ricostituzione delle Amministrazioni Comunali su base elettiva.

L'approvazione della L. n. 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, superava la figura del Podestà e all'art. 30, comma 1, prevedeva che «sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco»; figura quest'ultima non più nominata direttamente «con decreto reale», come avveniva negli anni passati con il R. D. 3 marzo 1934, n. 383 e neppure direttamente dal Consiglio comunale, come accadeva prima del 1990 [6], ma a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 81/1993, direttamente dal corpo elettorale a suffragio universale [7].

Per ciò che ci riguarda, la L. n. 142/1990, all'art. 36, comma 7, così come modificato dalla legge Bassanini, n. 127/1997, art 4, [8] disponeva che: «Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra».

Con la prima versione della L. n. 142/1990, dunque, la fascia tricolore doveva indossarsi pedissequamente «a tracolla della spalla destra»; in questo modo non si creavano possibili equivoci circa il suo uso, come la successiva normativa avrebbe determinato.

Successivamente la L. n. 265/1999 [9] di modificazione dell'ordinamento degli enti locali, all'art. 11, rubricato Funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali e provinciali, comma 14, dispone che: «Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127, sono soppresse le parole: "della spalla destra"; ciò significa che la fascia tricolore del Sindaco può essere indossata senza avere l'obbligo di porla «a tracolla della spalla destra», come avveniva nel passato.

Il vigente ordinamento degli enti locali, contenuto nel d.lgs. n. 267/2000 [10], disciplina l'uso della fascia tricolore all'art. 50, comma 12, il quale dispone che: «Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla».

Il TUEL corrente, pertanto, conferma quanto disposto in precedenza e prevede l'obbligo per il Sindaco di indossare la fascia tricolore e per il Presidente della Provincia la fascia di colore azzurro portandola solo «a tracolla».

Ciò detto, la concreta modalità d'uso della fascia tricolore del Sindaco o di colore azzurro del Presidente della Provincia è demandata all'apposito regolamento comunale o provinciale.

È noto, infatti, che il d.lgs. n. 267/200, all'art. 3, comma 1, avverte che: «Le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome», prevedendo, altresì, al comma 4 che: «I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica», disponendosi nel TUEL l'importante principio d'autonomia degli enti locali.

La riforma della Costituzione operata con L. n. 3/2001 ha valorizzato il principio autonomistico che, dunque, ora trova base nella Costituzione; autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, «ma anche quella (statutaria, regolamentare e amministrativa) degli altri enti di governo locale (Comuni, Province, Città metropolitane) [11].

L'autonomia è un modo di esercizio della sovranità popolare, non solo di organizzazione delle funzioni e di riparto delle competenze; «è la caratteristica che viene riconosciuta alle istituzioni territoriali di autodeterminare i propri interessi da parte di una collettività che insiste in una dimensione spaziale, territoriale limitata; è la possibilità di governarsi da sé in un ordinamento a parte (l'autogoverno della collettività locale)» [12].

Di conseguenza, proprio in base al principio dell'autonomia normativa, il Comune, al pari degli altri enti locali [13], con proprio regolamento, adottabile ai sensi dell'art. 7, comma 1 del TUEL, può darsi proprie regole interne «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto […] nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni».

Per quanto detto, proprio in base principio d'autonomia regolamentare, il Comune può darsi proprie regole interne, cogenti e anche più restrittive per i soggetti cui si riferiscono e stabilire la modalità d'uso della fascia tricolore da parte del Sindaco e dei suoi legittimi delegati, in modo che si possa persino eliminare la formula ordinamentale più aperta, vale a dire quella in base a cui la fascia di colore azzurro si porta solo «a tracolla» disponendo, per via regolamentare che si debba portare, ad es. «a tracolla della spalla destra».

Il Ministero dell'interno, al fine di fare chiarezza sul corretto uso della distintivo del Sindaco, ha emanato la Circolare n. 5/1998, tra gli altri trasmessa a tutti i Prefetti della Repubblica, i quali a loro volta avevano l'obbligo di notiziare in merito i Sindaci e i Presidente di Provincia, come si evince dalla parte finale della Circolare in esame, n. 5/1998: «Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l'attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali»; Circolare che ad ogni buon conto integralmente si riporta infra, in nota [14].

La Circolare n. 5/1998 del Ministero dell'Interno, sottoscritta dall'allora Ministro dell'Interno Rosa Russo Iervolino, legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo, venne emanata in quanto «la disciplina dell'uso della fascia tricolore non era del tutto esaustiva, ma era rinvenibile soltanto in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema»; tricolore previsto dall'art. 12 Cost. [15] e che richiama tangibilmente nell'immaginario collettivo il principio costituzionale dell'unità ed indivisibilità della Repubblica.

Ad avviso del Ministero dell'Interno, il soggetto che rappresenta la comunità locale ovvero il Sindaco, deve usare la fascia tricolore consapevole che essa «si caratterizza per il suo valore altamente simbolico»; fascia tricolore che è il «distintivo del Sindaco e che è inclusivo dello stemma della Repubblica e lo stemma del Comune».

Alla fascia tricolore «è attribuita una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l'impegno che il Sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale».

Si evince, dunque, che la fascia tricolore è il «segno distintivo del Sindaco» e non del Comune che è, invece, rappresentato dal gonfalone con al centro lo stemma comunale.

Nella Circolare del Ministero dell'Interno, n. 5/1998 si evidenzia come nell'uso corrente si sia affermata la consuetudine che il Sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.

«L'alto ruolo istituzionale svolto dal Sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell'avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano».

Va tenuto presente, a tal fine, che l'art. 54 della Carta Costituzionale [15], nell'imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l'ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate; disciplina ed onore che rappresentano una importante regola etica finalizzata al rispetto di un elemento cardine contenuto nell'art. 54 Cost.

Inoltre: «Il sistema delle autonomie, infatti, anche nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni, ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell'autonomia che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare».

Conclusivamente, sebbene l'attuale disciplina vigente in materia con l'art. 50, comma 12, del d.lgs. n. 267/2000 non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, è preferibile ritenere, pur non sussistendo un obbligo normativo che la modalità più corretta, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità, sia quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo. E in questa direzione va l'orientamento del Ministero dell'Interno, con il parere 05.01 del 1 settembre 2004 [16].

In merito alla seconda domanda che mi sono posta, vale a dire se è possibile o meno che il Sindaco, in una manifestazione ufficiale, consenta al proprio vicesindaco d'indossare la fascia tricolore in sua vece allorquando il "primo cittadino" sia presente alla medesima manifestazione, oppure se questa condotta comporti un uso illegittimo della fascia tricolore, il chiarimento necessario a dirimere la vexata quaestio è stato fornito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 5/1998.

Infatti, in alcuni Comuni si è affermata la prassi dell'utilizzo della fascia tricolore, nel corso di cerimonie ufficiali, attuato non solamente da parte del Sindaco (o vicesindaco nella funzione di Sindaco pro-tempore), ma anche da membri dell'amministrazione delegati in rappresentanza [17].

Il ragionamento alla base del ragionamento che riguarda l'uso legittimo della fascia tricolore conduce ad affermare che essa vada indossata solo dal Sindaco e non da altri; perché la fascia tricolore è letteralmente il «distintivo del Sindaco», così come previsto dall'art. 50, comma 12 del TUEL, ovviamente non riferibile alla persona fisica, ma alla funzione politico-amministrativa che il Sindaco incarna e che alla fascia tricolore medesima, cosi come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5/1998 «è attribuita una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l'impegno che il Sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale».

Ciò detto, ne deriva che è del tutto illegittimo delegare l'uso della fascia al vicesindaco o peggio ancora ad altri amministratori locali, quando il Sindaco sia presente alla medesima cerimonia ufficiale; vietato e forse persino illecito.

Nel caso d'uso legittimo della fascia tricolore da parte del vicesindaco, possono invocarsi i casi previsti dall'art. 53, comma 1, del TUEL, vale a dire quelli di impedimento permanente rimozione, decadenza o decesso del Sindaco poiché le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco o quelli previsti dal medesimo art. 53, comma 2 del TUEL, il quale dispone che: «Il vicesindaco […] sostituisce il Sindaco […] in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione […].

La sospensione dall'esercizio della funzione, originariamente era prevista dall'art. 59 del TUEL, ora abrogato dall' art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [18], a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art 18, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 235/2012.

Il suddetto d.lgs. n. 235/2012, all'art. 11, rubricato Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità, al comma 1 prevede che «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: [ovvero Presidente della Provincia, Sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, presidente e componente del Consiglio di amministrazione dei Consorzi, Presidente e componente dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di comuni, Consigliere di amministrazione e Presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Presidente e componente degli organi delle Comunità montane; l'intercalare è mio] a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) (2); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

Nei casi sopra previsti dal d.lgs. n. 235/2012 è possibile che il vicesindaco indossi del tutto legittimamente la fascia tricolore del Sindaco, in quanto egli è legittimamente il sostituto del Sindaco ed è pertanto abilitato a compiere le funzioni sindacali, comprese quelle di rappresentanza; ma anche in base al disposto dell'art. 53, comma 2 del TUEL, il quale prevede che: «Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il Sindaco e il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione […]»; legittimazione ad indossare la fascia tricolore che deriva anche dal comma 1 del suddetto art. 53 TUEL in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia poiché in tali evenienze la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; ma il Consiglio e la Giunta rimangono comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco o Presidente della Provincia e di conseguenza sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente che di conseguenza sono "autorizzati" a portare la fascia tricolore, ovvero il segno distintivo del Sindaco.

L'uso legittimo della fascia tricolore da parte del sostituto del Sindaco è previsto anche ai sensi dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 235/2012, vale a dire nel caso di decadenza di diritto dalla carica di Sindaco e dalle altre cariche disciplinate nell'art. 10, comma 1 «dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione».

Inoltre, i consiglieri comunali saranno tenuti a indossare la fascia tricolore anche nell'eventualità in cui siano chiamati a celebrare matrimoni in veste di pubblico ufficiale.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000 n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 70 stabilisce che: «L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla».

Tutto ciò detto e come si è visto, supra, si ricorda che nella già esaminata Circolare del Ministero dell'Interno, n. 5/1998 si evidenzia come nell'uso corrente si sia affermata la consuetudine che il Sindaco indossi la fascia «in tutte le occasioni ufficiali», in qualunque veste intervenga, escludendosi così la possibilità che il Sindaco indossi la fascia ufficiale nelle occasioni che non rientrino nel novero dell'ufficialità vale a dire in quelle occasioni nella quali il Sindaco intervenga nelle vesti di privato cittadino.

L'uso improprio della fascia tricolore dal parte del Sindaco spesso ha dato luogo, oltre che a proteste verbali anche ad interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro dell'Interno come quella causata presentata dall'On. Federico PALOMBA (gruppo: IdV - circoscrizione: Sardegna) a causa del suo uso ritenuto improprio dall'interrogante da parte di alcuni Sindaci campani del Partito delle Libertà, nell'incontro avuto a palazzo Grazioli (Atto a cui si riferisce C. 4/11821) alla presenza del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi; un incontro con i Sindaci campani del PDL (province di Napoli, Caserta e Salerno) che indossavano la fascia tricolore «[…] che, in tale solenne tenuta, dovettero assistere ad una appendice ancor più privata posta in essere dalla personalità ospitante; detta situazione potrebbe configurare, ad avviso dell'interrogante, un'indebita commistione tra il carattere privato e partitico dell'iniziativa e la qualità pubblica dei partecipanti costretti all'uso degli ornamenti distintivi della funzione pubblica, che parrebbe non conforme alle disposizioni in materia, che di seguito si richiamano» [19].

Sempre l'uso improprio della fascia tricolore ha dato luogo ad un'altra interrogazione a risposta in Commissione, presentata al Ministro dell'Interno in data 11 marzo 2010, seduta n. 298 (Atto a cui si riferisce C. 5 /02650), a firma dell'On. Luigi BOBBA (PD), nella quale evidenziava che «[…] in data 16 febbraio 2010 [nel] Comune di Livorno Ferraris, ha avuto luogo una peculiare manifestazione pubblica, a cui hanno partecipato, secondo le notizie di stampa, un numero che va da una trentina fino ad un centinaio di persone, per porgere solidarietà al Sindaco dello stesso Comune, nonché Presidente della Giunta provinciale di Vercelli, […] all'epoca agli arresti domiciliari, in quanto accusato di concussione; tra i manifestanti oltre al vicesindaco di Livorno Ferraris […] e ad un sacerdote, era presente anche il Sindaco del Comune di Saluggia, […] che indossava la fascia tricolore [il cui uso improprio] mina i fondamenti democratici dello Stato italiano e comporta superficialità nell'espletare il ruolo del Sindaco, configurando anche un abuso delle proprie peculiari funzioni [chiedendo infine al Ministro dell'Interno] quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro intenda porre in essere sia relativamente alla vicenda in premessa e sia per evitare comportamenti che appaiono non conformi alla normativa vigente e che ad avviso dell'interrogante non corrispondono alla stessa funzione di Sindaco, il quale rappresenta il primo anello democratico, essendo eletto direttamente dalla comunità afferente» [20].

Nella seduta del 16 giugno 2010 della I Commissione della Camera dei Deputati, in risposta all'interrogazione n. 5-02650, presentata dall'On. Luigi BOBBA sull'uso della fascia tricolore da parte del Sindaco, interviene il Sottosegretario di Stato Sen. Nitto Francesco PALMA, evidenziando che «l'utilizzo della fascia deve essere legato «principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo». Il Sindaco, pertanto, può utilizzare la fascia tricolore nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come espletamento del proprio ruolo ed assuma ufficialità. Quanto allo specifico episodio segnalato dall'Onorevole interrogante, il Prefetto di Vercelli ha riferito che la sera del 16 febbraio 2010 alcune persone - per lo più cittadini del Comune di Livorno Ferraris (VC) - si sono spontaneamente radunate sotto l'abitazione dei Sindaco […] posto agli arresti domiciliari in quanto imputato del reato di concussione, allo scopo di esprimergli solidarietà in occasione dei suo compleanno. Tra i presenti vi era anche il Sindaco di Saluggia […], che nell'occasione indossava la fascia tricolore. Tale particolare non ha mancato di suscitare polemiche, in ambito locale, sull'uso considerato indebito, della fascia tricolore, a seguito delle quali il Prefetto di Vercelli ha invitato il Sindaco di Saluggia ad un incontro, al fine di richiamarne l'attenzione sull'opportunità di un più corretto uso del segno distintivo.

Nell'occasione, il Sindaco ha dichiarato di non essersi reso conto della sconvenienza del gesto compiuto ed ha assicurato, per l'avvenire, una più scrupolosa osservanza delle disposizioni e di ogni criterio di correttezza in materia» [21].

Crea sconcerto, inoltre, l'immagine di un Sindaco interdetto dai pubblici uffici per un anno con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione, partecipare con tanto di fascia tricolore alla Festa della Repubblica ad Isernia. «Un'immagine che rappresenta un cazzotto al buon senso, alla Giustizia ed ai valori fondanti della Costituzione» [22]

Nei casi previsti dall'ordinamento, ad esempio, nei casi di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali, previsti dall'art. 141 TUEL, viene nominato da parte del Prefetto un Commissario, organo monocratico di amministrazione straordinaria del Comune o della Provincia che ha il compito di amministrare l'ente locale fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco o Presidente della Provincia, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge e svolge funzioni sostitutive degli organi politico-amministrativi legittimamente eletti, assommando in sé la funzione sindacale, giuntale e consiliare [23].

Un'altra ipotesi di scioglimento del Consiglio (o degli organi di vertice di altri enti locali, come le aziende sanitarie) è prevista dal TUEL negli articoli 143-146, quando emergono elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi; fatti che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e amministrativi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali oltre al regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati oppure che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

In base a tali poteri il Commissario può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che lo abiliterebbe ad indossare la fascia tricolore anche se, non dovendo rispondere agli elettori, in quanto organo di natura non elettiva, difficilmente potrà assume decisioni strategiche

Supra si è scritto che il più recente intervento normativo, con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune», è di carattere sostanziale, soprattutto dopo che il Sindaco viene eletto con il sistema della investitura popolare diretta. E il Commissario prefettizio non è certo stato eletto, anche se svolge per necessità le funzioni di Sindaco per l'ordinaria amministrazione e, dunque, con poteri limitati.

Ciò detto, da un lato un Commissario privo di fascia sembra svalutare il proprio ruolo e la funzione pubblica cui è stato chiamato dal Prefetto; dall'altro l'uso della fascia è proprio del Sindaco eletto e il Commissario è, lo si ribadisce, figura monocratica pubblica non elettiva. In questo caso permane il dubbio, circa la evidente legittimità dell'uso della fascia tricolore dal parte del Commissario.

Conclusioni

L'utilizzo della fascia tricolore, distintivo del Sindaco, dovrebbe essere un fatto estremamente scontato, nel senso che i "primi cittadini" con i problemi che giornalmente hanno di fronte (finanziari, occupazionali, d'ordine pubblico) dovrebbe essere l'ultima delle complicazioni da parte di chi rappresenta la propria comunità.

Eppure la fascia tricolore non è un semplice ornamento, un orpello; è molto di più. Essa è un simbolo certamente dotato di specifici significati che assolve una specifica funzione che è distintiva, ed è finalizzata a rendere palese la differenza che intercorre tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l'impegno che il Sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale.

Ciò detto, sorgono problemi sul come la fascia tricolore deve essere indossata; ritenendo ancora in molti, autorevole stampa compresa, che essa vada usata ponendola «a tracolla della spalla destra» e sollevando polemiche nei confronti dei Sindaci che indossano la fascia tricolore, invece, «a tracolla della spalla sinistra».

La verità è che la normativa specifica in tema di fascia tricolore si è evoluta, disponendo non più l'obbligo, come per gli anni passati, d'indossarla «a tracolla della spalla destra», ma soltanto «a tracolla»; anche se il Ministero dell'Interno, con proprio parere del 1 settembre 2004, è dell'avviso che «il riferimento alla "spalla destra", originariamente introdotto ad opera del comma 7 dell'art. 36 della legge n. 142/1990, è stato successivamente eliminato dall'art. 11, comma 14 della legge n. 265/99 [e che], sebbene anche l'attuale disciplina vigente in materia con l'art. 50, comma 12, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, si ritiene che, pur non sussistendone l'obbligo normativo, la modalità più corretta, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità, sia pur sempre quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo».

Con riguardo all'uso della fascia tricolore da parte del vicesindaco, questo appare del tutto legittimo in situazioni di assenza temporanea e permanente del Sindaco e nei casi di sospensione e decadenza di diritto dello stesso Sindaco.

L'uso della fascia tricolore non è affatto legittimo allorquando essa è utilizzata dal vicesindaco e sia presente il Sindaco all'interno della medesima manifestazione ufficiale; come illegittimo è l'uso del segno distintivo del Sindaco qualora l'organo monocratico intervenga in cerimonie che non abbiano il crisma dell'ufficialità.

Note:

[1] «La fascia tricolore indossata dai Sindaci non è un semplice ornamento, essa è un simbolo certamente dotato di specifici significati, e per tali ragioni non avulso da un uso mirato ed opportuno […] in questi giorni ci sono giunte molte segnalazioni da parte di cittadini indignati da ciò che hanno visto domenica scorsa durante la Processione in onore di San Nicola Patrono di Zuni [tenutasi nel Comune di Calvi Risorta, di 5.734 abitanti, in provincia di Caserta in Campania]. A queste indignazioni ci associamo anche noi, che basiti domenica abbiamo strabuzzato gli occhi nel momento in cui abbiamo visto durante la Processione l'assessore […] indossare la fascia tricolore, segno distintivo del Sindaco, così come recita l'articolo 50 del D.lgs. n. 267/2000. Ma cosa più insolita e grave era la presenza del Sindaco legittimo al suo fianco, senza il suo segno distintivo, così come prevede la normativa. Ancora una volta i cittadini caleni hanno avuto la dimostrazione che [il Sindaco & soci] pensano di vivere in una Repubblica a parte, dove vigono le leggi del capo [..], disponibile all'Url:

http://www.caleno24ore.it/wordpress/4536/il-pd-caleno-al-sindaco-caparco-la-fascia-tricolore%E2%80%A6-non-e-un-semplice-ornamento.html; oppure: «Anche il Sindaco di Palermo […] trasporta a spalla la statua della Madonna Immacolata in occasione della festività religiosa. Il primo cittadino ha consegnato la fascia tricolore al vicesindaco […] e dopo aver indossato il grembiule della Congregazione si è aggiunto a coloro che portano a spalla la statua della Madonna fino alla Cattedrale […], disponibile all'Url:

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/1140180/immacolata-sindaco-palermo-consegna-fascia-a-porta-a-spalla-statua-madonna.html.

[2] Disponibile all'Url: http://www.araldicacivica.it/pdf/dizionario/f.pdf.

[3] L. 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali, in G.U. Serie Generale n. 135 del 12 giugno 1990 - S.O. n. 42.

[4] R. D. 3 marzo 1934, n. 383, Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale, in G.U. 17 marzo 1934, n. 65, S.O.

[5] La nomina del Podestà fu decisa prima per i Comuni sino a 5.000 abitanti (Legge n. 237, 4 febbraio 1926) e poi rapidamente estesa a tutti i Comuni con Regio decreto legislativo n. 1910, 3 settembre 1926.

[6] A livello nazionale vengono approvate dal Parlamento, negli anni Cinquanta, varie disposizioni che definiscono la composizione degli organi delle amministrazioni comunali e le modalità di elezione e la durata dei Consigli comunali, che trovano un coordinamento nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. L'art. 4, comma 1, prevedeva che «La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti […], mentre l'art. 5, comma 1, disponeva che «Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta […]».

[7] L. 25 marzo 1993, n. 81, Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale, in G.U. n.72 del 27 marzo 1993, S.O. n. 32, art. 5, comma 4: «Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno […]».

[8] L. 15/05/1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, in G. U. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

[9] L. 3 agosto 1999, n. 265, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in G.U. n. 183 del 6 agosto 1999, S.O. n. 149.

[10] d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

[11] CARETTI P., DE SIERVO U., Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2006, p. 71-72.

[12] PEZZINI B., Il principio costituzionale dell'autonomia locale e le sue regole, p. 4; disponibile in:

http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2014/06/Pezzini-Bergamo.pdf.

[13] d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Art. 2, comma 1, Ambito di applicazione: «Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di comuni».

[14] Circ. 4 novembre 1998, n. 5/98. Fascia tricolore, in G. U. 18 novembre 1998, n. 270, Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1998, n. 270, emanata dal Ministero dell'Interno:

«L'uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico, reso ancor più evidente dalla modifica apportata dall'art. 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 all'art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il più recente intervento normativo, con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune», è di carattere sostanziale e significativo, laddove si ponga mente al processo di trasformazione ordinamentale in atto nel nostro Paese e alla particolare valenza nella cura degli interessi pubblici conferita al Sindaco con il sistema della investitura diretta.

Viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l'impegno che il Sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale.

Non a caso la disposizione segue immediatamente, nel corpo normativo, la nuova procedura dei giuramento del Sindaco e del Presidente della Provincia davanti ai rispettivi Consigli: le due norme risultano così accomunate sotto il profilo del significato istituzionale.

La disciplina dell'uso della fascia tricolore non è dettata compiutamente dalle norme, ma è rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo.

Nell'uso corrente si è affermata la consuetudine che il Sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga. Per il significato dei tricolore statuito dall'art. 12 della Carta Costituzionale; ciò richiama tangibilmente nell'immaginario collettivo il principio costituzionale dell'unità ed indivisibilità della Repubblica.

L'alto ruolo istituzionale svolto dal Sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell'avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.

Va tenuto presente, a tal fine, che l'art. 54 della Carta Costituzionale, nell'imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l'ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate, Il sistema delle autonomie, infatti, anche nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni, ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell'autonomia: che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare.

Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l'attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali. (Il Ministro: RUSSO JERVOLINO), disponibile all'Url: http://www.prefettura.it/udine/contenuti/56071.htm.

[15] L'art. 12 Cost., recita che: «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni». All'interno della visione democratica, la bandiera rappresenta in maniera simbolica un Paese, oltre che la sua identità e la sua ideologia accettate dal popolo sovrano. Per l'esposizione delle bandiera estere in mancanza di autorizzazione dell'autorità politica locale, vedi sentenza Corte Costituzionale, 25 maggio 1987, n. 189. Con riguardo al tricolore italiano esso è un vessillo che si caratterizza per la presenza di tre fasce di uguali dimensioni ispirate al modello francese del 1790 che rappresentano i tre elementi della libertà, uguaglianza e fraternità che sono alla base degli Stati a sfondo democratico. Per ciò che attiene l'Italia, il primo tricolore fu utilizzato il 6 novembre 1796 dai soldati italiani che combattevano con Napoleone Bonaparte nel corso della sua prima campagna d'Italia.

L'individuazione dei tre colori scaturiva dal fatto che il verde era il colore utilizzato per le divise della Legione lombarda; il bianco e il rosso erano i colori dello stemma del Comune di Milano. Nel 1861 il tricolore fu adottato come bandiera italiana e venne confermato anche nel 1946 anche quando venne eliminato all'interno della bandiera italiana lo stemma sabaudo, quale conseguenza della vittoria della Repubblica sulla monarchia nel referendum del 1946.

Il valore emblematico delle tre funzioni riconosciute al Tricolore sono l"italianità", quale individualità etnica e culturale del nostro popolo; la "sovranità" dello Stato, "quale strumento di tutela dei bisogni e delle aspirazioni dei singoli e della collettività giuridicamente organizzata"; il "sentimento della unione italiana", quale coscienza di un vincolo che lega reciprocamente tutti i consociati, senza distinzione di fede e di ideologia.

La bandiera non va confusa con l'emblema che è la rappresentazione simbolica della Nazione e che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 525, Foggia ed uso dell'emblema dello Stato, è costituito da una stella a cinque raggi, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata posta tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro con la scritta «repubblica italiana».

Diversamente dalla bandiera e dall'emblema è lo stendardo presidenziale che costituisce il segno distintivo del Presidente della Repubblica e che segna il legame di questa importante figura istituzionale al tricolore, come simbolo dell'unità nazionale.

Le disposizioni sulla bandiera della Repubblica entro i principi fondamentali della Costituzione, impedisce che la forma e i colori della bandiera possano essere sottoposti a modificazione da una legge ordinaria dello Stato e implica l'impossibilità che siano adottati simboli diversi o sostitutivi come è avvenuto nel caso delle cc.dd. «Regioni padane». I "codici pantone" del tricolore italiano sono i seguenti: Verde: 17-6153; Bianco: 11-0601; Rosso: 18-1662.

In merito cfr: DEL GIUDICE F. (a cura di), Costituzione esplicata, Napoli, Simone, 2012, pp. 43-44.

La Legge n. 22/1998 ha fissato criteri e modalità omogenei di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea all'esterno delle sedi di uffici pubblici e delle

Istituzioni, sia nazionali che locali; vedi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, La bandiera. Cenni storici e norme per l'esposizione; disponibile all'Url: http://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/Bandiera.pdf.

Il codice penale si riferisce alla bandiera con l'art. 292 che punisce il vilipendio alla bandiera, mentre l'art. 3 del codice penale militare di pace, sanziona il medesimo reato perpetrato dai militari.

[15] Art. 54 Cost. «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

[16] Parere del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2004. «Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto di conoscere l'orientamento di questo Ufficio circa il corretto uso della fascia tricolore da parte del Sindaco. In particolare, si chiede su quale spalla debba essere posizionata la suddetta fascia, atteso che taluni Sindaci la indossano a tracolla indifferentemente sulla spalla sinistra o su quella destra. Al riguardo, si fa presente che il riferimento alla "spalla destra", originariamente introdotto ad opera del comma 7 dell'art. 36 della legge n. 142/1990, è stato successivamente eliminato dall'art. 11, comma 14 della legge n. 265/99. Tuttavia, sebbene anche l'attuale disciplina vigente in materia con l'art. 50, comma 12, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, si ritiene che, pur non sussistendone l'obbligo normativo, la modalità più corretta, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità, sia pur sempre quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo»; disponibile all'Url: http://incomune.interno.it/pareri/quesito-circa-luso-della-fascia-tricolore-da-parte-del-sindaco.

[17] Tra i tanti articoli di stampa, vedi l'accaduto nel Comune di Trento: «Utilizzo illegittimo della fascia tricolore: la maggioranza boccia la richiesta di applicare la norma nazionale», disponibile all'Url:

http://www.claudiocia.it/utilizzo-illegittimo-della-fascia-tricolore-la-maggioranza-boccia-la-richiesta-di-applicare-la-norma-nazionale/.

[18] d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in G. U. 4 gennaio 2013, n. 3.

[19] Brandizzo, niente fascia tricolore per celebrare il matrimonio: il Sindaco non concede la "propria" fascia al consigliere di minoranza che allora scrive al Prefetto. Si evidenzia il caso in cui il Sindaco al Consigliere di minoranza che aveva accettato la delega alla celebrazione di matrimonio fornisce una fascia tricolore vetusta e priva dello stemma del Comune e con lo stemma della Repubblica Italiana in pessime condizioni per gli anni e l'elevata usura, in palese violazione dell'art. 50, comma 12, del d.lgs. n. 267/2000; fascia tricolore la cui ratio «supera la funzione di un semplice ornamento, ma va ad individuare un simbolo certamente dotato di specifici significati, e per tali ragioni non avulso da un uso mirato ed opportuno della fascia tricolore in occasione delle manifestazioni ufficiali e delle celebrazioni di matrimoni civili, praticato non soltanto da parte dei Sindaci (o vicesindaci nella funzione di Sindaco pro-tempore), ma esteso anche a membri dell'amministrazione delegati in rappresentanza; dalla lettera inviata al Prefetto di Torino e al Sindaco del Comune di Brandizzo da un Consigliere comunale, delegato dal Sindaco alle funzioni di Stato Civile, disponibile all'Url:

http://alternativacivicabrandizzo.blogspot.it/2014/12/il-sindaco-non-concede-la-fascia.html.

[20] Interrogazione parlamentare dell'On. Federico PALOMBA, disponile all'Url:

http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/41675.

[21] Atto C. 5/02650, disponibile all'Url:

http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/41675.

[22] La risposta all'interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02650 dell'On. Luigi Bobba sull'uso della fascia tricolore da parte del sindaco, da parte del Sottosegretario di Stato Sen. Nitto Francesco PALMA è disponibile all'Url:

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0501_Bobba_On._n._5-02650.pdf.

[24] Comunicato dell'Associazione "Antonino Caponnetto", Associazione Nazionale di lotta contro le legalità e le mafie, 3 giugno 2016, disponibile all'Url:

http://www.comitato-antimafia-lt.org/?p=34802.

[25] Ai sensi dell'art. 141 del TUEL lo scioglimento del Consiglio può essere disposto «quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia (in tal caso, tuttavia, non si fa luogo alla nomina del commissario perché al Sindaco o Presidente subentra, fino alle nuove elezioni, il vicesindaco o vicepresidente della Provincia); dimissioni del Sindaco o del Presidente della Provincia; cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati (non computando a tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia); riduzione del consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti; quando non sia approvato nei termini il bilancio; quando l'ente, con più di mille abitanti, sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici generali e questi non siano adottati entro diciotto mesi dalla data di elezione».

Prof. Luigino SERGIO

già Direttore Generale della Provincia di Lecce


In allegato l'approfondimento in pdf

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