La Cassazione (con sentenza n. 9325 del 26.04.2011) ha chiarito che, affinché possa invocarsi l'usucapione è necessario che il dominio esclusivo sul bene venga esternato dal possessore con un'attività assolutamente incompatibile con il possesso altrui.
Usucapione: onere probatorio del possessore
Nel rispetto dell'art 2697 del codice civile la sentenza afferma letteralmente: "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus".
Animus possidendi usucapione: casistica giurisprudenziale
Risulta utile a questo punto effettuare una disamina delle azioni che la giurisprudenza ritiene idonee a provare l'animus possidendi ai fini dell'usucapione d'immobili e terreni:
- Cassazione n. 2599 del 25.03.1997: la mera costruzione di una gradinata di accesso a un bene proprio, su una striscia di terreno detenuta a titolo precario, non è azione idonea a usucapire poiché da essa non emerge la volontà di tenere il bene come proprio.
- Cassazione n. 18215 del 2013: la coltivazione del fondo non è attività conforme e sufficiente a dimostrare l'intento inequivocabile di possedere del coltivatore. L'attività di coltivazione, ai fini dell'usucapione del terreno, dovrebbe essere accompagnata da indizi capaci di fornire la prova presuntiva che è esercitata uti dominus.
- Cassazione n. 10894 del 2013 considera non identificabile con il possesso l'uso di una striscia di terreno come parcheggio e spazio di manovra. La condotta non è incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non assume pertanto valore di signoria sulla cosa. Limitarsi inoltre a coprire l'area di parcheggio con della ghiaia non rappresenta un'opera permanente di trasformazione che impedisce la potestà del proprietario. L'utilizzo dell'area per mero parcheggio inoltre può essere consentito per mera tolleranza.
- Un quesito giuridico molto interessante sul punto riguarda la possibilità del locatario di usucapire l'immobile (casa, appartamento), che detiene in locazione. La Cassazione si è espressa negativamente con sentenza n. 5466 08.09. 1986. Non può esservi usucapione anche se il locatore rinunci ai canoni di locazione, poiché inadatta a trasformare la mera detenzione in possesso. Il concetto è stato ribadito da Cassazione n. 2392 del 29.01.2009: l'interversione del possesso non può verificarsi mediante un atto di volizione interna, ma deve tradursi in una manifestazione esteriore, dalla quale desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato a esercitarlo in nome proprio, sostituendo all'animus detinendi l'animus rem sibi habendi.
Vedi anche: Usucapione: guida legale con fac-simile