L'usucapione dei terreni varia a seconda dei casi e richiede dai 5 ai 20 anni. Essa, in ogni caso, permette l'acquisto a titolo originario di tali beni

Usucapione terreni montani

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L'usucapione, come noto, è uno dei modi previsti dal nostro ordinamento per acquisire a titolo originario il diritto di proprietà o altro diritto reale, che si basa sul possesso pacifico, palese e non interrotto di un bene per un determinato periodo di tempo (Vedi Usucapione: guida legale con facsimile di citazione). Essa può avere a oggetto sia i beni mobili che i beni immobili.

Una forma speciale di usucapione riguarda i fondi rustici siti in comuni montani e con redditi bassi, per la quale sono previsti tempi più brevi rispetto al termine ordinario ventennale, necessario per usucapire.

La disposizione che disciplina l'usucapione di tale particolare categoria di terreni è l'articolo 1159-bis del codice civile, che così recita:

"La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale".

Usucapione terreni agricoli montani: tempi

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In virtù di quanto previsto da tale norma, per usucapire un terreno agricolo con annessi fabbricati sito in un Comune montano è necessario il possesso continuato per quindici anni.

Se, poi, il possesso è stato acquistato dal non proprietario in buona fede e in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto, per l'usucapione sono sufficienti cinque anni dalla trascrizione.

Poiché la norma trascura di menzionare qualsiasi altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, servitù prediali, superficie, enfiteusi), deve ritenersi che l'usucapione abbreviata di un fondo con le caratteristiche specificamente elencate sopra riguardi solo il diritto di proprietà.

Usucapione terreni non montani

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Se il terreno non possiede le caratteristiche individuate dall'articolo 1159-bis, ad esso si applica la disciplina generale dell'usucapione dei beni mobili, per la quale è richiesto, a seconda dei casi, il decorso del termine ventennale (art. 1158 c.c.) o il decorso del termine decennale (art. 1159 c.c.).

La coltivazione non basta per l'usucapione

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In ogni caso, un terreno, indipendentemente dalla qualifica di "montano", si usucapisce quando il possessore provi adeguatamente il suo animus possidendi.

A tal fine, va detto che non è sufficiente dimostrare di aver coltivato il terreno per il periodo di tempo previsto dalla legge, posto che la coltivazione in sé e per sé non è attività incompatibile con il diritto di proprietà di un terzo. Tale attività, per dar luogo a usucapione, deve essere accompagnata da indizi capaci di fornire la prova presuntiva che la stessa è esercitata dal coltivatore uti dominus.

Leggi anche Usucapione: guida legale con facsimile di citazione


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