- Cos'è un'associazione
- Le associazioni nella Costituzione
- Forma giuridica delle associazioni
- Associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.)
- Associazioni non riconosciute (artt. 36-42 bis c.c.)
- Differenze tra associazioni riconosciute e non riconosciute
- Il contratto di associazione
- La struttura dell'associazione
- Lo scopo
- La qualità di associato
- Gli organi dell'associazione
- Recesso ed esclusione dell'associato
- Estinzione dell'associazione
- Il Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS)
Cos'è un'associazione
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Un'associazione è un un ente che agisce senza finalità di profitto (no profit) e che nasce per la volontà di un gruppo di persone di associarsi in modo democratico per perseguire un obiettivo di natura ideale.
L'associazione si distingue dal Comitato perchè questo di solito è temporaneo, e dalla Fondazione perchè questa persegue i suoi obiettivi attraverso la conservazione e l'impiego di un patrimonio.
Le associazioni nella Costituzione
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Le associazioni nell'ordinamento giuridico italiano si fondano sul riconoscimento, a livello costituzionale, del diritto di associazione.
L'art. 18 della Costituzione prevede infatti che: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 2.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare."
Il diritto di associazione è infatti uno dei modi attraverso i quali i cittadini possono manifestare la loro libertà personale, riconosciuta dall'art. 13 Cost. ed esplicare la loro personalità all'interno delle formazioni sociali, come previsto dall'art. 2 della Costituzione.
Forma giuridica delle associazioni
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Le associazioni, dal punto di vista formale, si distinguono in due tipi principali:
- le associazioni riconosciute;
- le associazioni non riconosciute.
Il riconoscimento, come vedremo, è quello da cui originano le principali differenze tra questi due tipi di associazioni.
Associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.)
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Le associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.) sono dotate di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta. Esse sono dotate di un patrimonio con il quale rispondono nei confronti dei terzi, senza alcun coinvolgimento degli amministratori.
Le associazioni registrate nell'apposito registro delle persone giuridiche, che dimostrano di disporre di un patrimonio di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, che si sottopongono al controllo pubblico sulla legittimità dell'atto costitutivo e dello statuto hanno pertanto una loro autonomia patrimoniale, che consente agli amministratori di beneficiare della liberazione da ogni personale responsabilità.
Associazioni non riconosciute (artt. 36-42 bis c.c.)
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Le associazioni non riconosciute (artt. 36-42bis c.c.) sono dotate invece di un fondo comune. Fino a quando l'associazione è in vita, gli associati non possono chiedere che venga diviso o chiedere la propria quota in caso di recesso. L'ordinamento interno e l'amministrazione sono definiti dagli accordi degli associati. Esse stanno in giudizio nella persona a cui gli associati hanno conferito la presidenza o la direzione.
Con riferimento alle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Se l'atto costitutivo e lo statuto non lo escludono espressamente le associazioni non riconosciute possono trasformarsi, scindersi e fondersi. L'organo che si occupa dell'amministrazione, in caso di trasformazione, deve predisporre anche una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione che deve contenere l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione.
Differenze tra associazioni riconosciute e non riconosciute
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Queste quindi le differenze principali tra associazioni riconosciute e non riconosciute:
- solo per le associazioni riconosciute l'atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico;
- le associazioni riconosciute hanno un patrimonio, quelle non riconosciute un fondo comune;
- le associazioni riconosciute hanno un'autonomia patrimoniale perfetta, perchè il patrimonio della persona giuridica è distinto rispetto a quello dei singoli associati, le associazioni non riconosciute invece hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, differenza da cui scaturisce quella che si va a illustrare, ovvero che:
- dei debiti verso terzi le associazioni riconosciute rispondono con il loro patrimonio, mentre quelle non riconosciute pagano i debiti con il fondo comune e con i patrimoni di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Il contratto di associazione
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Alla base della Costituzione di un'associazione vi è un atto di autonomia contrattuale, che si caratterizza per essere un contratto plurilaterale con comunione di scopo (in ciò differenziandosi dai contratti di scambio) e con organizzazione costituita per la sua attuazione.
Il contratto di associazione, inoltre, ha natura consensuale e, materialmente, è rappresentato da due distinti documenti: l'atto costitutivo e lo statuto.
Elementi essenziali, sui quali deve formarsi l'accordo di tutte le parti per far sì che il vincolo associativo possa ritenersi validamente costituito, sono tre: lo scopo, le regole sull'ordinamento interno e le condizioni per l'ammissione.
L'atto costitutivo: come si fa un'associazione
L'atto costitutivo, in base a quanto dispone l'art. 14 del codice civile, per quanto riguarda le associazioni riconosciute, deve avere la forma dell'atto pubblico, necessario per poter chiedere il riconoscimento e l'attribuzione di un codice fiscale. Le associazioni non riconosciute, invece, non necessitano di tale particolare formalità nel momento in cui si costituiscono.
L'atto costituivo al suo interno, deve indicare i seguenti elementi: la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo associativo, il patrimonio, la sede dell'associazione, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione al suo interno. Esso inoltre può contenere riferimenti alle regole di estinzione e alla devoluzione del patrimonio.
La struttura dell'associazione
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A caratterizzare l'associazione dagli altri contratti dello stesso tipo presenti nel nostro ordinamento, è innanzitutto la sua struttura. Tale istituzione, infatti, è a struttura aperta e prevede la possibilità di nuove adesioni senza che la struttura contrattuale sia modificata.
Lo scopo
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Come anticipato una delle caratteristiche più importanti di ogni associazione è rappresentata dallo scopo, che è di natura ideale o, comunque, non economica. Ad esempio sono associazioni i partiti o i sindacati che perseguono finalità politiche e sindacali.
Ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, il raggiungimento dello scopo e l'impossibilità di perseguirlo sono due delle diverse cause di estinzione della persona giuridica.
La qualità di associato
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L'adesione all'associazione, come emerge da quanto detto, può essere sia contestuale alla sua costituzione, che successiva. Giuridicamente, quest'ultima ha la stessa natura della partecipazione originaria.
La posizione di parte nel rapporto di associazione è rappresentata dalla qualità di associato, che fa sorgere in capo a un soggetto la titolarità di diritti e doveri che derivano dal contratto associativo e per i quali vige il principio di uguaglianza.
A tal proposito si sottolinea che gli associati esercitano il diritto di usufruire dei servizi dell'associazione o di utilizzarne gli impianti secondo le modalità che sono determinate annualmente dagli organi direttivi, con conseguente variabilità dei contributi dovuti nella misura stabilita da questi ultimi di anno in anno.
Gli organi dell'associazione
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L'organizzazione interna dell'associazione prevede la presenza di numerosi organi.
Innanzitutto c'è l'assemblea, composta dagli associati in quanto tali.
Ad essa si affianca l'organo esecutivo, rappresentato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione.
Eventualmente può essere istituito anche un organo di controllo: il collegio dei probiviri.
L'assemblea
L'assemblea, in particolare, in alcune materie ha una competenza necessaria e inderogabile. Ci si riferisce alle modificazioni di atto costitutivo e statuto, all'approvazione del bilancio annuale, allo scioglimento anticipato dell'associazione, alla nomina e alla revoca degli amministratori.
A tali materie si aggiungono quelle che lo statuto abbia eventualmente riservato all'assemblea.
Questa deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, poi, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
La convocazione può avvenire anche con richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
Gli amministratori
Gli amministratori, invece, sono nominati dall'assemblea: da tale attività gli associati non possono astenersi.
La nomina non rappresenta un mandato, ma soltanto un atto con il quale sono designate le persone che compongono l'organo che per legge ha il compito di amministrare l'associazione.
Gli amministratori hanno verso l'ente una responsabilità contrattuale e devono risarcire il danno che abbiano cagionato con l'inadempimento dei loro doveri.
Essi sono poi responsabili anche verso i creditori dell'associazione del danno che abbiano loro cagionato con la violazione dei doveri relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'ente.
Più in generale, gli amministratori sono responsabili per ogni fatto illecito che abbiano cagionato in danno di terzi o di singoli associati nell'esercizio delle loro funzioni.
Recesso ed esclusione dell'associato
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In deroga alla disciplina generale di cui all'articolo 1372 del codice civile" l'associato può esercitare la propria facoltà di recesso dall'associazione con una propria unilaterale dichiarazione di volontà.
L'associato, poi, può anche essere escluso dall'associazione nel caso in cui ricorrano gravi motivi, adeguatamente motivati nella deliberazione di esclusione.
Estinzione dell'associazione
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L'associazione può estinguersi nel caso in cui si verifichi una delle cause previste dall'atto costitutivo, a seguito di deliberazione assembleare, per il raggiungimento dello scopo o sopraggiunta impossibilità di conseguirlo e per venir meno di tutti gli associati.
In ogni caso occorre precisare che tali cause non comportano l'immediata estinzione dell'associazione, la quale è prima messa in stato di liquidazione e si estinguerà solo quando tutti i debiti saranno adempiuti.
Il Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS)
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Il decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che è il registro telematico grazie al quale viene assicurata la massima trasparenza degli enti del terzo settore, tramite la pubblicità degli elementi informativi in esso iscritti. L'iscrizione a questo registro permette anche alle associazioni di promozione sociale di beneficiare tra l'altro di agevolazioni anche fiscali, di accedere al 5 per mille e nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica, se l'associazione non è dotata.
Le procedure per iscriversi al registro, depositare gli atti, le regole per la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 e dai relativi allegati.