di Valeria Zeppilli - In alcuni casi, gli automobilisti hanno l'obbligo di tenere le luci accese anche di giorno.
Nonostante la rabbia manifestata da molti cittadini (da ultimo da decine di residenti dei comuni della pianura veronese, sanzionati sulla strada 434) a prescrivere tale obbligo è una norma ben precisa: l'articolo 152 del codice della strada.
Tale disposizione, in particolare, impone l'utilizzo anche diurno delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e delle luci di targa e di ingombro ove prescritte a tutti i veicoli a motore che si trovino a circolare fuori dai centri urbani.
Ma non solo: i ciclomotori, i motocicli, i tricicli e i quadricicli devono tenere le luci accese di giorno anche durante la marcia all'interno dei centri abitati.
La sanzione posta a presidio di tale disposizione, peraltro, non è irrilevante, ma è rappresentata dal pagamento di un somma compresa tra 41 e 168 euro.
Occorre comunque precisare che l'obbligo dei dispositivi luminosi non riguarda i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Inoltre, in determinati casi, i veicoli che ne sono dotati possono avvalersi, in alternativa ai dispositivi luminosi prescritti in generale, delle luci di marcia diurna.
Le luci di marcia diurna, in ogni caso, non possono sostituire le luci di posizione, le luci della targa e le luci di ingombro se prescritte e, per i veicoli, i proiettori anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere. Non possono neanche sostituire tali dispositivi, pur se di giorno, nelle gallerie o nei casi di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
In simili periodi della giornata, luoghi o condizioni atmosferiche, infatti, l'utilizzo di tali dispositivi è imposto dall'articolo 153 del codice della strada e viene fatto salvo dalla previsione dell'articolo 152 che consente l'utilizzo delle eventuali luci di marcia diurna.