di Valeria Zeppilli - In caso di affidamento congiunto, il trasferimento del genitore collocatario in un'altra città, anche lontanissima, non può pregiudicare di per sé la convivenza di questo con i figli.
Tale chiarimento arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 18087/2016 depositata il 14 settembre e qui sotto allegata, ha precisato che il criterio che privilegia la madre nell'individuazione del genitore con il quale i figli in età scolare o prescolare vivranno in via prevalente in ipotesi di separazione, può essere superato solo se la donna non possiede le necessarie capacità genitoriali ed educative.
Nel caso di specie la madre, divenuta magistrato, era stata assegnata a una sede territorialmente distante dalla città nella quale viveva con i figli.
Per la Corte, però, il coniuge separato che decida di trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde solo per tale motivo l'idoneità ad essere affidatario o collocatario dei figli: lo stabilimento e il trasferimento di residenza, infatti, rappresentano l'oggetto di una scelta che ogni individuo può effettuare liberamente in quanto espressione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Di conseguenza, nell'individuare presso quale genitore collocare i figli minori, il giudice dovrà valutare solo quale opzione sia più funzionale all'interesse dei minori, senza farsi influenzare dalla circostanza del luogo di residenza in sé e per sé considerato.
All'esito di tale valutazione, e valorizzando il criterio della cd. maternal preference, nel caso di specie i piccoli restano con la madre. Le spese del grado di legittimità, però, stante la natura dei rapporti controversi e la peculiarità della vicenda, sono compensate tra gli ex coniugi.
Corte di cassazione testo sentenza numero 18087/2016