di Valeria Zeppilli - Quando il promittente venditore non consegna il certificato di agibilità nei termini stabiliti nel contratto preliminare di compravendita, questo deve intendersi sciolto di diritto senza che sia necessario verificare se l'inadempimento sia stato o meno di scarsa importanza.
Il Tribunale di Belluno, con la sentenza numero 498/2016, ha infatti chiarito che l'agibilità risulta essere un requisito essenziale nei casi in cui la compravendita abbia per oggetto un appartamento: se questo non risulta abitabile non può essere commerciato.
Nel caso di specie, la controversia era sorta a causa della mancata stipula, dopo il preliminare di compravendita, del contratto definitivo.
Il promittente venditore, infatti, si era rivolto alla giustizia per tentare di ottenere una sentenza traslativa della proprietà dell'immobile condizionata al pagamento del relativo corrispettivo.
Per i giudici, però, le pretese non possono essere accolte: senza l'agibilità il passaggio di proprietà non è obbligatorio.
A nulla sono valsi i tentativi di ricondurre la responsabilità del ritardo all'inerzia del Comune: la riserva di trasmettere il documento non appena tale ente lo rilasci, dinanzi a un termine preciso ed essenziale fissato nel rogito, è possibile solo in caso di deroga fatta mediante una nuova manifestazione di volontà.
Tale volontà, però, non era mai stata espressa: il contratto, quindi, è risolto di diritto. E l'attrice deve anche rimborsare alla convenuta 196mila euro.