di Marina Crisafi - Pene più severe per falsi medici e dentisti per i quali scatteranno l'arresto e multe fino a 50mila euro. È quanto prevede il disegno di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni sanitarie che ha ricevuto in questi giorni il via libera della Commissione Giustizia della Camera ed è pronto ad approdare in aula per il sì definitivo.
Già approvato da tempo dal Senato, il testo (qui sotto allegato unitamente al dossier aggiornato con gli emendamenti apportati in commissione), atteso da più parti, inasprisce le sanzioni per il reato di esercizio abusivo di una professione sanitaria, modificando in particolare gli artt. 348, 589 e 590 del codice penale, nonché gli artt. 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie.
Carcere più lungo e multe più care per i falsi medici
Il ddl novella totalmente l'art. 348 del codice penale (rubricato "Esercizio abusivo di una professione") sostituendo la pena alternativa del carcere o della multa, con la pena "congiunta" della reclusione e con la multa da 10mila fino a 50mila euro per chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Vengono in tal modo innalzati sia la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 3 anni, in luogo dei sei mesi massimi attuali) che la multa (oggi da 103 a 516 euro).
Pena accessoria dell'interdizione
Viene poi aggiunta, con un secondo comma all'art. 348 c.p., la pena accessoria della "pubblicazione della sentenza" di condanna prevedendo la sua trasmissione all'ordine, albo o registro professionale per l'interdizione dall'attività per un periodo da uno a tre anni e "la confisca" obbligatoria delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato.
Fino a 75mila euro e arresto per chi induce al reato
Il ddl, inoltre, punta inoltre, in base all'emendamento approvato in commissione, ad introdurre l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15mila fino a 75mila euro nei confronti del professionista che ha indotto altri all'esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l'attività della persone che sono concorse nel reato.
"Ritoccati" omicidio e lesioni colpose
Addirittura, il disegno di legge inserisce un nuovo comma nell'articolo 589 del codice penale, relativo al delitto di omicidio colposo, stabilendo l'applicazione della "pena aggravata della reclusione da 3 a 10 anni" (già contemplata relativamente a specifiche ipotesi di violazione della circolazione stradale, come la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti), "quando l'omicidio colposo è causato nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria".
Il testo interviene, inoltre, sempre nel primo articolo, sul reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., aggravando le pene (analogamente a quanto previsto per le violazioni alla disciplina sulla circolazione stradale per i fatti commessi da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o stupefacenti) nel caso di lesioni gravi o gravissime laddove cagionate nell'esercizio di una professione o arte sanitaria. In particolare: se le lesioni sono gravi la pena prevista è della reclusione da sei mesi fino a 2 anni; se sono gravissime, la pena parte da un minimo di un anno e mezzo e arriva fino a 4 anni.
La riforma del testo unico delle leggi sanitarie
Il ddl interviene, infine, sul testo unico delle leggi sanitarie (r.d. n. 1265/1934), in particolare modificando gli artt. 123 relativo alla professione di farmacista e 141 relativo all'esercizio abusivo delle arti ausiliarie nelle professioni sanitarie.
Quanto al primo sostanzialmente si prevede di "depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalla modesta quantità, dalle particolari modalità di conservazione e dall'ammontare complessivo delle riserve sia possibile concretamente escludere che i farmaci siano destinati al commercio". L'illecito sarà punito in via amministrativa con la sanzione pecuniaria da millecinquecento a tremila euro. Ovviamente, nei casi di destinazione al commercio di farmaci scaduti, si legge nella relazione al testo, si continuerà ad applicare l'art. 443 c.p. che punisce chi pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 103 euro.
L'articolo 3 della pdl modifica l'art. 141 del testo unico che prevede oggi una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie in quanto "non in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione richiesti dalla legge". La proposta, in sostanza, aumenta l'entità di detta sanzione da 2.500 a 7.500 euro.
Le novità per i falsi dentisti
L'art. 4-bis della proposta di legge, infine, detta una disposizione specifica per i dentisti.
Per il settore professionale odontoiatrico, in particolare, viene stabilito che "ogni società" debba nominare "un direttore sanitario iscritto all'albo da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo assegnatogli e che opererà in via esclusiva, senza poter cumulare altri incarichi".
Nella novella si precisa che l'esercizio della professione è "esclusiva" soltanto di coloro che posseggono i titoli di abilitazione previsti dalla legge n. 409/1985 che operano come liberi professionisti o all'interno di società del settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopracitati.
Ddl Esercizio abusivo professione
Dossier Camera con emendamenti