Avv. Francesco Pandolfi - L'interesse che c'è in materia di riabilitazione penale si estende anche alle vicende sulla patente di guida. Le sentenze sull'argomento sono tante e ricche di spunti interessanti ed utili.
Tra i vari casi, pensiamo a chi ha subito la revoca della patente di guida dopo aver avuto un procedimento penale, magari concluso con una sentenza di patteggiamento.
E' evidente che, dopo aver vissuto questo tipo di esperienza, ci si affretti a chiedere la riabilitazione. Un modo per rimettersi in pista con la "seconda possibilità" che la legge riconosce.
Ecco, è proprio quello che è successo all'interessato del caso in commento: solo che a mettere i bastoni tra le sue ruote è stata la Prefettura.
Vediamo perché.
Il caso
Il ricorrente è titolare di una patente di guida che gli viene revocata dopo una sentenza penale ex art. 444 c.p.p. (il patteggiamento è quel particolare rito con il quale si arriva ad una pena concordata tra imputato e P.M. sull'entità delle pena da irrogare).
Il Tribunale di sorveglianza gli accorda la riabilitazione e, quindi, presenta l'istanza per riottenere la patente.
La Prefettura però dice no, sostenendo che l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
Parte il ricorso.
La decisione dei giudici
Il ricorso viene esaminato per bene dai magistrati e, con una motivazione snella ma precisa, viene accolto.
Il punto focale è questo: l'art. 178 c.p.p. dispone che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge non disponga altrimenti.
La conseguenza è molto semplice: al caso esaminato non si può applicare l'art. 120 comma terzo del codice della strada, che appunto condiziona il conseguimento della nuova patente al decorso dei tre anni per chi è stato condannato per i reati del caso, in quanto ogni effetto penale è venuto meno proprio per la riabilitazione.
Il risvolto pratico è che la persona interessata potrà avere la sua patente anche prima dei tre anni.
Cosa fare in casi simili
Contestare l'ordinanza del Prefetto e, con il ricorso, chiederne l'annullamento.
Tra la giurisprudenza richiamata nella parte del ricorso dedicata al "diritto", segnalare anche la sentenza n. 171/2015 del Tar Bologna, qui commentata in rapida sintesi.
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