di Marina Crisafi - Via libera della Camera al disegno di legge che contiene le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
Il testo, atteso da oltre un anno, è stato approvato oggi con 242 sì, 73 no e 48 astenuti ed ora torna al Senato, dove fu licenziato all'unanimità nel maggio del 2015, in una veste profondamente modificata rispetto all'impianto originario (frutto dell'unione di più proposte) che ha raccolto molte critiche su alcune misure potenzialmente in grado di limitare la libertà d'espressione.
Obiettivo del ddl (qui sotto allegato), come ricordato dalla relatrice Elena Ferrara (Pd) è quello della prevenzione dei fenomeni del bullismo informatico, puntando sul coinvolgimento di famiglie e scuole, e sulla responsabilizzazione degli adolescenti piuttosto che sull'aspetto punitivo.
Ecco le misure previste:
La definizione
La proposta di legge definisce, nel primo articolo, l'identikit del bullo e del bullismo come qualunque forma di aggressione o molestia reiterata, "da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orienta- mento sessuale, l'opinione politica, l'a- spetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima".
Se tali comportamenti o atti, anche non reiterati, vengono perpetrati attraverso l'uso della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche, si verte in tema di "cyberbullismo".
Rientra nella fattispecie anche la "realizzazione, la pubblicazione e la diffusione online attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima".
La tutela del Garante
Chi è vittima di atti di cyberbullismo, anche il minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o esercente la responsabilità di un minore, può chiedere al gestore del sito internet del social media, del servizio di messaggistica istantanea o comunque di qualsiasi rete di comunicazione elettronica, l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle con- dotte di cyberbullismo, previa conserva- zione dei dati originali".
Se il gestore non provvede all'esecuzione della richiesta entro 48 ore, il danneggiato può rivolgersi al Garante per la privacy che interviene direttamente entro le 48 ore successive. Anche chi danneggia - ossia il bullo - può avvalersi della medesima procedura con una sorta di 'ravvedimento operoso'.
Stretta sullo stalking
Stretta sullo stalking commesso per via informatica o telematica con il rafforzamento dell'aggravante per gli atti persecutori online e la specificazione più chiara dei contorni. In particolare, lo stalker della rete sarà punito con la reclusione da uno a sei anni e pena analoga sarà prevista nei casi di scambio di identità, divulgazione di testi o immagini, diffusione dei dati sensibili o di registrazioni carpite con violenza o minaccia. In caso di condanna, scatta anche la confisca obbligatoria del pc, del telefono o del tablet con il quale il reato è stato commesso.
Ammonimento del questore
Finché non venga presentata querela o denuncia dalla vittima, il questore potrà convocare il responsabile della condotta illecita e ammonirlo oralmente invitandolo a rispettare la legge, sulla falsariga di quanto viene previsto per il reato di stalking. Se si tratta di minorenne, ai fini dell'ammonimento dovrà essere accompagnato da un genitore.
Docente anti-bulli
L'art. 4 della pdl affida al Miur il compito di elaborare le "linee di orientamento" per contrastare il fenomeno nelle scuole attraverso la formazione del personale scolastico, specifiche misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. In ogni istituto, inoltre, sarà individuato tra i professori un docente con funzioni di referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo. Al dirigente scolastico spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, laddove necessario, convocare tutti gli interessati per le idonee misure di assistenza alla vittima, sanzioni e percorsi rieducativi.
Ddl Cyberbullismo