di Valeria Zeppilli - L'articolo 13 della nuova legge professionale forense, al comma 8, sancisce che quando una controversia che è stata oggetto di un procedimento giudiziale o arbitrale viene definita attraverso degli accordi presi in qualsiasi forma, i compensi di tutti gli avvocati costituiti e i rimborsi delle spese da questi sostenute, quando i legali hanno prestato la loro attività negli ultimi tre anni e risultano ancora creditori, sono a carico di tutte le parti in solido.
Resta salvo il caso di espressa rinuncia al beneficio della solidarietà da parte degli avvocati.
Beneficio della solidarietà e rinuncia
Tale previsione, che sostanzialmente recepisce il contenuto dell'articolo 68 della vecchia legge professionale, è posta a garanzia degli avvocati e li tutela rispetto all'eventualità che le parti transigano la controversia al di fuori del giudizio in corso.
Negli atti di transazione che concludono delle trattative condotte dai legali, tuttavia, è generalmente prassi quella di inserire la clausola di rinuncia alla solidarietà, con la conseguenza che ognuno può chiedere la parcella solo al proprio cliente.
Le problematiche della rinuncia alla solidarietà
Il beneficio della solidarietà e la rinuncia allo stesso, tuttavia, pongono alcune problematiche, le principali delle quali riguardano l'applicabilità della norma.
Campo di applicazione
Occorre fare attenzione, infatti, ai casi in cui è effettivamente possibile affermare che un procedimento giudiziale o arbitrale sia definito mediante accordi presi in qualsiasi forma.
Del resto, l'articolo 13 non è applicabile nel caso in cui la controversia sia definita dal giudice con una pronuncia con la quale questi dichiari la cessazione della materia del contendere per sopravvenuti accordi transattivi e rigetti, allo stesso tempo, la richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La predetta norma, e la conseguente "necessità di rinuncia" per gli avvocati che non intendano avvalersene, riguarda quindi solo il caso in cui un accordo privato di natura stragiudiziale abbia sottratto la definizione della causa al giudice.
Riscossione dei crediti
Occorre sottolineare, poi, che sebbene la rinuncia alla solidarietà professionale sia prassi invalsa e tendenzialmente giusta in fase di transazione, dato che in sua assenza ogni litigante si potrebbe veder costretto a pagare gli onorari dell'avvocato della controparte, molte volte essa comporta per i legali notevoli problemi di riscossione dei crediti. Se il proprio assistito non ha nulla, infatti, la prestazione resa potrebbe restare priva di compenso e non sempre è giusto che sia l'avvocato a pagarne le conseguenze.
Modalità della rinuncia
Altra problematica attiene alle modalità con le quali l'avvocato può rinunciare al beneficio della solidarietà nel caso in cui l'articolo 13 della legge professionale forense opera.
È dovuta, infatti, intervenire la Cassazione (pur con riferimento all'articolo 68 della legge professionale allora vigente) a chiarire che la rinuncia non può desumersi da una dichiarazione in qualche modo equivoca, ma deve essere oggetto di una dichiarazione chiara ed espressa (Cass. n. 7578/1983).
Modello di rinuncia alla solidarietà
Per rinunciare alla solidarietà, gli avvocati non sono in ogni caso tenuti a stipulare un accordo apposito ma possono limitarsi a inserire una specifica dichiarazione all'interno degli accordi con i quali viene definita la controversia nella quale hanno prestato assistenza.
Ad esempio, all'interno della transazione si può inserire uno specifico articolo avente il seguente tenore:
"I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense".
Vedi anche: Il fac-simile di un atto di transazione con in calce la rinuncia alla solidarietà