di Lucia Izzo - Il Ministero dell'Istruzione deve risarcire la bambina che è caduta a scuola mentre giocava sull'altalena, se non dimostra che l'evento è stato determinato da un fatto non imputabile all'amministrazione scolastica.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18746/2016 (qui sotto allegata) sul ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello.
Due genitori avevano convenuto in giudizio il Ministero chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore, in conseguenza dell'infortunio occorsole durante l'orario scolastico, mentre giocava su un'altalena.
La domanda veniva accolta, nonostante il Ministero assumesse che non poteva essere addebitata alcuna responsabilità all'insegnante attesa l'imprevedibilità del gesto compiuto dalla minore. La decisione venica confermata anche in appello.
Innanzi agli Ermellini, il Miur lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell'esimente del caso fortuito e della causa non imputabile: il giudice del merito non avrebbe fatto corretta applicazione del regime probatorio applicabile al caso di specie, secondo cui incombe sul convenuto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile.
Il motivo è tuttavia infondato: il provvedimento reso dal giudice a quo, precisa il Collegio, con logica e congrua motivazione ha sostenuto che le risultanze probatorie acquisite il processo non hanno consentito di ritenere raggiunta la prova liberatoria, e cioè che l'evento è stato determinato da un fatto non imputabile all'amministrazione scolastica.
Infondata è anche la doglianza secondo cui si sarebbe liquidato erroneamente il danno morale, non considerando che tale voce rientra nella categorie generale del danno biologico, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
In realtà, precisano i giudici, la natura unitaria del danno non patrimoniale deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica.
Natura onnicomprensiva sta invece a significare che il giudice di merito, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. bagattellari. Nel caso di specie il giudice di merito ha valutato il quantum del risarcimento in modo congruo e in linea con i principi della Cassazione.
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