La legge e il punto della giurisprudenza

La legge quadro n. 281/1991 ha introdotto importanti novità in materia di randagismo. Maggiori tutele per gli animali in generale, riparto di competenze tra Comuni, ASL e Regioni, sanzioni pecuniarie per chi viola alcune disposizioni, determinazione dei casi in cui è previsto il pagamento o l'esenzione dall'imposta comunale per i possessori di animali.

La "relativa" chiarezza della legge crea problemi interpretativi in caso di sinistri in cui è coinvolto un animale randagio. La diatriba nasce perché la giurisprudenza è divisa su un punto. Una parte ritiene garanti della vigilanza dei randagi le ASL e i Comuni, altra corrente considera uniche responsabili le ASL, spettando agli enti territoriali funzioni residuali.

Cosa fare quindi in caso di morso o incidente stradale provocato da un animale randagio? A chi rivolgere la domanda di risarcimento danni?

Prima di tutto occorre verificare se la legge regionale ha adottato un diverso riparto di competenze tra Comuni e ASL. Individuato il responsabile si potrà formulare regolare richiesta risarcitoria.

La sentenza n. 16802 del 13.08.2015 della Cassazione Civile ha giudicato responsabili dei danni riportati dall'autovettura della ricorrente a causa dell'impatto con alcuni cani randagi il Comune di Sant'Omero (Teramo) e la ASL territoriale.

Dopo il richiamo al riparto di competenze della L.R. Abruzzo n. 86/99 ha infatti chiarito: "... risulta evidente che compiti di organizzazione, prevenzione, e controllo (anche) dei cani vaganti (siano essi "tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero "non tatuati") spettino (anche) ai Comuni, tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative ed assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza (così anche Cassazione 28.4.2010 n. 10190 e Cassazione 23.8.2011 n. 17528)".

Sulla stessa linea interpretativa anche il Tribunale di Lecce che, con sentenza n. 1850 del 14.04.2015, ha ritenuto sia il Comune che l'ASL responsabili in concorrenza dei danni causati dall'aggressione di cani randagi.

Una precisazione sui limiti del dovere di vigilanza dei Comuni è stata fornita dal Tribunale civile di Cagliari con sentenza n. 414 del 10.02.2016. In caso di lesioni provocate dal morso di un cane randagio non si può invocare la responsabilità oggettiva degli enti preposti alla prevenzione del randagismo. Gli enti pubblici infatti non sono proprietari dell'animale, inoltre se il fatto si verifica in luogo isolato e distante dal centro abitato, non possono essere gravati dall'obbligo di vigilare incessantemente tutto il territorio.


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