Avv. Isabella Vulcano - Può il destinatario di messaggi sms molesti e/o ingiuriosi agire in sede penale?
A tale frequente interrogativo ha dato risposta, di recente, la Cassazione con una interessate pronuncia (cfr. Cass Pen. Sez. prima, n. 16215/2016), in base alla quale anche con l'invio di sms indesiderati può essere commesso reato penale.
Occorre evidenziare che, nella suddetta pronuncia, non si pone tanto l'accento sul contenuto dei messaggi quanto, piuttosto, sulla condotta che consiste nell'inviare sms in maniera molesta.
Il caso
In sintesi, il caso oggetto della pronuncia riguardava una donna che, in preda alla gelosia e al rancore nei confronti del proprio uomo, aveva inviato messaggi molesti e sgradevoli verso il proprio "lui" per un lungo lasso di tempo, così da innescare una vera e propria invadenza ingiustificata nella sfera privata dell'uomo.
Ne era scaturito un procedimento penale, in esito al quale la Corte di merito aveva qualificato la fattispecie come contravvenzione, ai sensi dell'art. 660 c.p. condannando la molestatrice per il reato di "molestia/disturbo alle persone".
L'imputata ricorreva in Cassazione contestando, sostanzialmente, l'applicazione dell'art. 660 c.p. in quanto la molestia era stata perpetrata non a mezzo del telefono - come prevede la norma - bensì tramite sms.
La Cassazione, tuttavia, rigettava il gravame, enunciando il principio di diritto secondo il quale la fattispecie ex art. 660 c.p. può ricorrere anche nel caso in cui la condotta molesta si esplichi a mezzo di sms.
Il punto cruciale della sentenza citata è dato, appunto, dal concetto di "mezzo".
Ci si chiede, cioè, se l'sms si possa identificare col "mezzo del telefono" di cui all'art. 660 c.p. oppure no.
La decisione
Ad avviso del Collegio, l'sms deve essere ricondotto ed identificato con il telefono quale strumento atto ad arrecare molestia.
Ciò in quanto l'sms viene pur sempre trasmesso mediante sistemi di telefonia cellulare e/o fissa, cosicchè colui che lo riceve deve necessariamente leggerne il contenuto prima di potere identificare il mittente, subendo in tal modo la molestia. La Corte ritiene, pertanto, che l'articolo 660 del codice penale debba e possa ricomprendere anche gli sms quale strumento di disturbo della sfera privata di un individuo.
E' da ritenere condivisibile l'orientamento, per così dire "elastico" portato avanti dalla suddetta sentenza in quanto, facendo rientrare nell' art. 660 c.p. anche l'sms, si evita di tralasciare certe "zone grigie" che rimarrebbero senza alcuna tutela. Dobbiamo riflettere sul fatto che oggi la molestia a mezzo di sms è estremamente diffusa ed è opportuno, pertanto, apprestare idonee tutele.
Una modalità atta ad arrecare distrurbo per il tramite di sms è, anche, il messaggio vuoto che il destinatario è costretto a cancellare subendo, allo stesso modo, la condotta negativa posta in essere dal mittente.