di Valeria Zeppilli - Attraverso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il nostro ordinamento tutela i lavoratori da qualsiasi incidente avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, dal quale gli sia derivata la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni.
Il danno, per essere indennizzabile, deve essere in rapporto di causa-effetto con l'attività lavorativa e può essere quindi provocato da elementi dell'apparato produttivo, da situazioni ricollegabili all'attività lavorativa o da situazioni o fattori propri del lavoratore, anche derivanti da sua colpa.
Non rientrano nel campo di operatività della tutela, quindi, gli infortuni che conseguono a un comportamento estraneo al lavoro, quelli che il lavoratore simula o quelli le cui conseguenze sono dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Il tipo di indennizzo che l'Inail riconosce a seguito di infortunio dipende dal grado di menomazione riportata: se questa è inferiore al 6% al lavoratore non spetta nulla, se invece è compresa tra il 6% e il 15% dà luogo a un indennizzo in capitale, se infine supera il 15% dà luogo a un indennizzo in rendita.
Quelle sinora brevemente riepilogate sono le condizioni fondamentali affinché un infortunio sul lavoro possa considerarsi rientrante nel campo di operatività della tutela prestata dall'Inail.
Tra di esse non rientra la regolarità del rapporto: le prestazioni sono infatti erogate purché sia stata riconosciuta un'invalidità da lavoro a seguito di un infortunio sul lavoro, anche se il rapporto di lavoro è irregolare.
Ciò in quanto nel nostro ordinamento vige il principio dell'automaticità delle prestazioni che tutela il lavoratore anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato o non è in regola con il pagamento dei contributi (ma che non si applica in caso di lavoro autonomo).
Chiaramente però l'Inail, quando riceve una denuncia di infortunio relativa a un rapporto di lavoro irregolare, prima di attivare la tutela verifica tramite si suoi ispettori l'effettività di quanto dichiarato.
Occorre comunque ricordare che, in ogni caso, il diritto alle prestazioni viene meno dopo tre anni e centocinquanta giorni da quello in cui si è verificato l'infortunio o in cui i postumi hanno raggiunto la misura minima indennizzabile.