di Valeria Zeppilli - Quando è possibile rivedere le tabelle millesimali di riparto delle spese condominiali? Per la Cassazione non certo quando un locale condominiale ha subito delle infiltrazioni di acqua dal sottosuolo.
Con la sentenza numero 19797/2016 depositata il 4 ottobre (qui sotto allegata) la Corte ha infatti rigettato il ricorso proposto da un condomino che lamentava che, proprio a causa di infiltrazioni d'acqua, un magazzino di sua proprietà era divenuto inutilizzabile secondo la sua destinazione catastale, chiedendo quindi la revisione delle tabelle.
Per i giudici di legittimità, che confermano quanto statuito in entrambi i gradi di merito, i valori delle unità immobiliari dei singoli condomini e il loro ragguaglio proporzionale in millesimi al valore dell'edificio devono essere individuati con riferimento al momento in cui è adottato il regolamento di condominio. La tabella che li esprime, poi, può essere modificata solo se sussistono errori di fatto o di diritto che attengono alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità immobiliari o delle circostanze sopravvenute, relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni e che incidono in maniera sostanziale sulla proporzione originaria dei valori.
Invece, non sono idonei a comportare una modifica o una revisione delle tabelle né gli errori nella determinazione del valore diversi da quelli sugli elementi di calcolo né i mutamenti dei criteri di stima della proprietà immobiliare successivamente intervenuti.
Nel caso di specie, non si ravvisavano degli errori verificabili in maniera oggettiva e idonei a comportare una discrasia apprezzabile tra il valore attribuito in tabella e il valore effettivo delle unità immobiliari. Non vi era stata neanche una modifica delle caratteristiche proprie dell'immobile dato che erano rimaste invariate sia la consistenza reale sia la superficie godibile del magazzino.
Le tabelle, quindi, non vanno modificate: l'individuazione dei valori proporzionali prescinde dalla possibile destinazione degli immobili, determinata solo da valutazioni soggettive.
Corte di cassazione testo sentenza numero 19797/2016