In sede di opposizione spetta al professionista creditore provare l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite

di Valeria Zeppilli - Corredare la parcella del parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza dà a questa valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia di ingiunzione.

Come ricordato dalla Cassazione con la sentenza numero 19800/2016 del 4 ottobre (qui sotto allegata), la parcella torna, tuttavia, ad avere la stessa valenza della semplice dichiarazione unilaterale del professionista nel successivo eventuale giudizio di opposizione.

Se questo viene avviato e l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite o l'applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza ad essa delle somme richieste sono contestate, è comunque del professionista creditore l'onere di fornire la prova a sostegno delle proprie pretese.

I giudici hanno anche precisato che, peraltro, per determinare l'onere probatorio non è necessario che la contestazione mossa dall'opponente abbia carattere specifico, ma è sufficiente anche una contestazione generica.

Nel caso di specie, ad essere oggetto di controversia erano i 20mila euro richiesti da un avvocato al suo cliente, mediante una parcella opinata dal competente Consiglio dell'ordine.

Il "debitore" però non ci sta e si oppone all'ingiunzione di pagamento: ad essere messa in dubbio non è solo la tariffa applicata ma la contestazione si estende anche all'effettività delle prestazioni richiamate in parcella.

La Cassazione, respingendo il ricorso, ha infranto le speranze del legale di vedersi pagare la parcella per tale strada: il credito oggetto di ingiunzione non era stato adeguatamente provato.

Corte di cassazione testo sentenza numero 19800/2016
Valeria Zeppilli

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