di Valeria Zeppilli - Nel nostro ordinamento esistono già gli strumenti per garantire che il genitore non biologico, come il partner di una coppia gay, possa continuare a mantenere i rapporti affettivi significativi instaurati con i figli nati dall'ex compagna, una volta cessata la relazione con questa.
Con nota diffusa il 6 ottobre e qui sotto allegata, la Corte costituzionale ha infatti comunicato di aver ritenuto priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 337-ter del codice civile, sollevata dalla Corte di appello di Palermo.
Il giudice siciliano, in sostanza, aveva avanzato dubbi circa la conformità al testo supremo di tale articolo nella parte in cui impedirebbe al giudice di garantire che il minore conservi dei rapporti significativi con soggetti diversi dal ramo parentale. L'articolo 337-ter, si ricorda, stabilisce un simile diritto del minore nei confronti degli ascendenti e dei parenti di ciascun ramo genitoriale.
Interrompere in maniera ingiustificata un rapporto significativo instaurato dal minore con soggetti non parenti, a detta della Consulta, è però comportamento che il nostro ordinamento prende in considerazione in una diversa disposizione, essendo esso riconducibile a quanto statuito dall'articolo 333 del codice civile, che consente al giudice di adottare i provvedimenti opportuni dinanzi a comportamenti di un genitore comunque pregiudizievoli per il figlio.
In conclusione, il vuoto di tutela paventato dalla Corte d'appello di Palermo non c'è e anche il genitore sociale può essere adeguatamente tutelato.
Nel caso alla base del rinvio alla Corte costituzionale c'era un legame tra due donne, una delle quali si era sottoposta alla fecondazione eterologa all'estero partorendo, così, due gemelli.
Una volta cessato il rapporto tra le due, la madre non biologica si era visto negato dall'ex partner il diritto di visita ai piccoli. Ci si era trovati, insomma, in una situazione del tutto analoga a quelle che caratterizzano troppo spesso i rapporti tra eterosessuali.
Ma per la Consulta il nostro ordinamento, seppure in maniera diversa, tutela anche questa evenienza e il diritto della donna allontanata dagli amati piccoli può essere già ora garantito dal giudice.
Corte costituzionale nota 6 ottobre 2016• Foto: 123rf.com