Avv. Isabella Vulcano - Il proprietario del garage non paga la Tarsu, sempre che riesca a dimostrare che il locale non produca rifiuti. Ad affermarlo è una interessante e recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17623 del 5 settembre 2016, qui sotto allegata) la quale stabilisce che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione dal pagamento della Tarsu, atteso che "pur operando il principio secondo il quale è l'amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale".
Nel caso di specie, la Cassazione fa riferimento all'ipotesi della Tarsu applicata al box auto, il quale non sarà assoggettato alla relativa tassa solo se il proprietario dimostrerà che il locale non produce rifiuti solidi urbani.
Il principio enunciato dai giudici del Palazzaccio era comunque già stato richiamato in precedenti pronunce (cfr., tra le altre, Cass. n. 17703/2004, Cass. n. 13086/2006, Cass. n. 17599/2009 e Cass. n. 775/2011).
Spetta ai giudici tributari verificare, concludono gli Ermellini, cassando la sentenza impugnata, acclarare in concreto se il contribuente, documenti alla mano, fosse riuscito a provare la mancata produzione dei rifiuti del garage, poiché non è sufficiente una mera dichiarazione. Partire infatti dal "fallace assunto" secondo il quale un locale adibito a box non possa che ritenersi di per sé improduttivo di rifiuti solidi urbani, contrasterebbe con i principi indicati dalla legge la quale esclude di regola dal pagamento le sole "aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei 'locali e delle aree' di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato".
Cassazione, ordinanza n. 17623/2016