di Valeria Zeppilli - Da qualche tempo gli automobilisti hanno un nuovo incubo: lo scout speed.
Si tratta, in particolare, di un sistema di rilevamento della velocità simile all'autovelox ma invisibile agli automobilisti in quanto posizionato vicino allo specchietto retrovisore delle auto delle Forze dell'ordine.
Proprio riferendosi a tale apparecchio, il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza numero 722 dell'11 maggio 2016 (qui sotto allegata), ha reso un'interessante pronuncia, chiarendo nei fatti che l'eccesso di velocità rilevato tramite lo scout speed necessita della contestazione immediata.
Nel caso di specie, nel verbale opposto dall'automobilista sanzionato per eccesso di velocità si leggeva che la contestazione immediata di tale infrazione non era risultata possibile, dato che il rilievo era avvenuto con dispositivi che consentirebbero l'accertamento in tempi successivi.
Tuttavia, come sottolineato dal giudice, lo scout speed esegue in realtà degli accertamenti in postazione dinamica o a inseguimento e tale circostanza risultava appurata e non contestata in atti.
Evidente, pertanto, è la contraddizione con quanto riportato in verbale, circa l'impossibilità di accertare la violazione in tempi utili da permettere di arrestare il mezzo nell'immediatezza.
Dato che, secondo giurisprudenza costante, quando un verbale non indichi o indichi erroneamente i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata della violazione opposta vi è una lesione del diritto costituzionalmente garantito di legittima difesa, il provvedimento sanzionatorio deve esser annullato.
Con gioia dell'automobilista, che torna a casa con una bella vittoria: aver superato la velocità consentita di 20 km/h non gli costa nulla.
Le spese di lite, però, sono compensate per la celerità del giudizio.
Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Giudice di Pace di Reggio Emilia testo sentenza numero 722/2016