Con l'entrata in vigore del nuovo codice, quindi, non v'è più l'individuazione di un aggiudicatario in via provvisoria. Ed invero, la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33.1 D.Lgs 50/2016.
Più specificamente, la proposta di aggiudicazione è sottoposta all'approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti. Questi ultimi decorrono dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.
In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. In caso di richiesta di chiarimenti o documenti, il termine è interrotto ed inizia a decorrere, nuovamente, una volta pervenuti all'organo richiedente i chiarimenti o documenti richiesti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, il termine di trenta giorni, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. Sulla questione va evidenziato che significativo è stato il parere del Consiglio di Stato (Commissione speciale del 21 marzo 2016) che, prendendo atto della dubbia natura dell'aggiudicazione provvisoria - atto endoprocedimentale, forzosamente equiparato ad un provvedimento amministrativo - ne ha suggerito un superamento. Ciò anche al fine di dirimere le varie problematiche interpretative che ne derivavano in sede di contenzioso (impugnabilità immediata, risarcibilità del danno da revoca, tutela dell'affidamento).
Con il nuovo impianto normativo, pertanto, il legislatore sostituendo l'aggiudicazione provvisoria con la proposta di aggiudicazione, ne ha definitivamente chiarito la natura esclusivamente infraprocedimentale. Conseguentemente, unico è il provvedimento di aggiudicazione conclusivo della fase di selezione del contraente, a mezzo del quale l'Amministrazione esprime la propria scelta ed identifica la propria controparte contrattuale.