Avv. Alexia Raffaella Portalupi - "Il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt.1326 e 1329 cc. e la denuntiatio non è revocabile durante il temine di trenta giorni previsto per l'accettazione della proposta". Questo è il principio di diritto ribadito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione (Presidente U. Armano, relatore D. Sestini) con la sentenza n.12883 del 22.06.2016.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte la proprietaria di un fondo agrario era stata convenuta in giudizio da colui al quale la stessa aveva notificato un preliminare di compravendita di un terreno agricolo al fine dell'esercizio da parte di costui del diritto di prelazione. La convenuta tuttavia, dopo aver notificato il preliminare, ed entro il termine di 30 giorni concesso per l'esercizio della prelazione, aveva notificato a mezzo telegramma la propria volontà di risolvere il preliminare avendo la stessa deciso di non alienare più il fondo.
L'attore pertanto, nel rivolgersi al Tribunale, aveva chiesto l'emissione di una sentenza costitutiva ex art.2932 cc e si era visto respingere la domanda sia in primo grado che in appello.
Presentato il ricorso in Cassazione il ricorrente deduceva la violazione degli artt.1326, 1328 e 1329 cc. nonché dell'art. 8 della l.26.05.1965 n.590.
A sostegno del ricorso il ricorrente assumeva che la revoca della denuntiatio effettuata dalla proponente era inefficace poiché intervenuta successivamente alla conclusione del contratto, avendo il prelazionante accettato la proposta prima della ricezione della comunicazione di revoca. L'inefficacia della revoca, sosteneva ancora il prelazionante, era inoltre evidente poiché effettuata prima della scadenza dei trenta giorni concessi per l'accettazione.
Per quanto concerne il primo profilo la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ciò sulla base di un precedente orientamento della Corte risalente al 1997 (Cass. 1331/1997) secondo cui "la dichiarazione di voler esercitare la prelazione ai sensi dell'art.8 legge 26 maggio 1965 n.590 integra un atto unilaterale recettizio, di talchè produce effetto solo nel momento in cui giunge a conoscenza
del destinatario o in cui deve reputarsi da questi sconosciuta perché pervenuta al suo indirizzo". Ad ulteriore supporto di questa
tesi la Corte sostiene difatti che nel caso della prelazione non possa trovare nemmeno applicazione la regola della diversa decorrenza
degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario poiché detta regola vale solo per le notificazioni degli atti processuali e non a quelli sostanziali. Ergo, per la Corte, quando la proprietaria aveva inviato la revoca della proposta il contratto non poteva ritenersi concluso poiché la stessa non aveva ancora ricevuto l'accettazione de parte del prelazionante.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso relativamente al profilo dell'irrevocabilità temporanea della denuntiatio in pendenza del termine di 30 gg. concesso al prelazionante per l'accettazione.
La Cassazione ha difatti richiamato un principio già espresso dalla stessa secondo cui in materia agraria il diritto di prelazione si esercita secondo lo schema delineato dagli artt.1326 e 1329 cc., per
cui si assiste ad uno scambio di una proposta, irrevocabile per un determinato periodo, e dell'accettazione della stessa. Per la Corte dunque, la proposta contrattuale che si identifica con l'invio del preliminare (denuntiatio) presenta i caratteri di un "atto unilaterale di adempimento di obbligo legale destinato a rendere attuale l'altrui diritto soggettivo" (Cass. ss.uu. n. 5359/1989), e pertanto, per queste sue caratteristiche, non può con essa conciliarsi una revoca della stessa.
Sulla scorta di questo principio la Corte ha dunque accolto il ricorso in relazione al predetto profilo rinviando alla Corte di merito.
Avvocato Alexia Raffaella Portalupi
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