La prenotazione alberghiera è un contratto che può essere inquadrato all'interno dei rapporti giuridici preparatori: esso, infatti, è prodromico alla stipula del contratto definitivo di albergo.
Sostanzialmente, ciò vuol dire che il contratto di prenotazione può essere definito come quello mediante il quale un esercizio alberghiero si obbliga nei confronti di un viaggiatore a tenere a disposizione un determinato alloggio alle condizioni e alle modalità stabilite.
Natura giuridica della prenotazione
La questione della natura giuridica della prenotazione è stata molto dibattuta.
Oggi deve ritenersi predominante la posizione in forza della quale essa sarebbe un contratto preparatorio, atipico, unilaterale, consensuale ed essenzialmente gratuito. Non mancano tuttavia opinioni divergenti che vedono nella prenotazione alberghiera nient'altro che il momento perfezionativo del contratto di albergo.
Prenotazione semplice e rafforzata
In realtà, andando più nel dettaglio, occorre fare una importante distinzione, specchio delle due ipotesi dinanzi alle quali ci si può trovare nella prassi.
Innanzitutto c'è la prenotazione semplice che è quella che non prevede a carico del cliente alcuna garanzia. L'albergatore è tenuto a lasciare la camera disponibile, mentre sul cliente grava, ai sensi dell'art. 1175 c.c. (principio di buona correttezza) l'obbligo di comunicare l'eventuale disdetta
. Non è infrequente tuttavia che gli albergatori, per evitare situazioni d'incertezza, sottopongano il contratto a un limite di tempo. Essi si rendono disponibili a tenere libera la camera per il cliente solo fino a una certa ora (termine essenziale), decorso il quale il contratto si intende risolto.In assenza di tale limite, il contratto è sottoposto tacitamente alla condizione sospensiva dell'arrivo del cliente presso la struttura ricettiva.
C'è, poi, la prenotazione rafforzata che è quella che prevede a carico del cliente il versamento di una caparra o la comunicazione degli estremi della carta di credito come forme di garanzia. Quando la caparra è penitenziale in caso di disdetta la somma versata è trattenuta per intero, se la caparra è confirmatoria oltre all'importo della stessa l'albergatore può chiedere il prezzo della prestazione o il risarcimento danni. E' altresì possibile apporre al contratto una clausola penale, in cui si stabilisce a priori l'importo da risarcire in caso di mancata comunicazione della disdetta nei termini previsti. Il risarcimento non può prevedere i servizi non prestati (Cassazione n. 6633/1997; n. 17750/2002).
Tempi e modi della disdetta
Chiaramente, la distinzione tra prenotazione semplice e prenotazione rafforzata modifica in capo al cliente la percezione dell'importanza della disdetta. Disdetta che, comunque, è sempre opportuno dare se non per gentilezza, quanto meno nel rispetto del principio di correttezza.
Spesso all'atto della prenotazione il viaggiatore è chiamato ad accettare delle condizioni che, solitamente, regolamentano anche i tempi e i modi della disdetta, ai quali ci si dovrà attenere se si decide di annullare il proprio soggiorno.
Ove ciò non accada, occorre invece far riferimento ai principi generali, scoprendo, così, che la disdetta non è assoggettata a particolari obblighi di forma.
Tuttavia è sempre consigliabile provvedere a comunicarla all'albergatore in maniera scritta, quindi tramite fax, e-mail o raccomandata a/r.
In ogni caso, non è necessario motivare la disdetta: il cliente è libero di decidere di non partire più o di cambiare albergo senza dover dare spiegazioni né subire nessuna conseguenza se non quella che porta con sé la prenotazione rafforzata.
• Foto: 123rf.com