Lo Scout speed, esonerato in origine dal dm 15 agosto 2007 dall'obbligo della preventiva segnalazione, in base a quanto chiarito da una Cassazione del 2022, deve essere presegnalato per contrasto con l'art. 142 comma 6bis CdS

Scout speed: cos'è

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Lo Scout Speed è un sistema di controllo elettronico della velocità, posizionato non su strada, ma all'interno dei veicoli delle forze dell'ordine, così da non consentire alcun margine di "fuga" o alcuna manovra elusiva. Nessuna tregua quindi per i trasgressori al volante.

Come funziona

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Lo strumento è "nascosto" sulle auto delle Forze dell'Ordine ferme o in movimento, delle vere e proprie vetture civetta che possono essere trovate anche a circolare normalmente sulle strade, con su collocata una telecamera all'altezza dello specchietto retrovisore.

Alla pattuglia basterà sezionare il limite di velocità da monitorare e far partire la verifica.


Grazie allo Scout speed è possibile effettuare rilevamenti a 360° individuando non solo il superamento dei limiti di velocità in entrambi i sensi di marcia, anche a distanze elevate, ma anche la regolarità dei documenti del proprietario dell'automobile (ad esempio assicurazione e revisione) e i veicoli che infrangono il divieto di sosta.

Lo strumento è operativo anche in notturna sfruttando la tecnologia a infrarossi.

Multe con Scout speed: come difendersi

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L'apparecchio si appresta a diventare un nemico temibile per gli automobilisti e gli utenti della strada, poiché, a differenza degli autovelox tradizionali e dei sistemi di monitoraggio della velocità, non dovrà necessariamente essere segnalato né potrà essere rilevato in quanto non è mai posizionato in luogo fisso.


Nonostante un decreto ministeriale del 2007 confermi che la presegnalazione non è obbligatoria in caso di rilevazione della velocità con modalità dinamiche, questo sistema si scontra con la lettera dell'art. 142 del Codice della Strada che, al comma 6-bis, impone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.


Ed è proprio quanto ha rilevato già qualche anno fa dal Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 654/2016, in cui ha precisato che sono nulle le multe elevate con l'autovelox di tipo Scout Speed se manca una presegnalazione con appositi cartelli stradali che avvisano gli automobilisti della possibilità del rilevamento automatico delle infrazioni.


Questione quella della segnalazione su cui è intervenuta anche la Cassazione con l'ordinanza n. 1132/2022 in cui ha chiarito che:"In tema di contravvenzioni al codice della strada, il d.m. 15 agosto 2007 (sotto allegato) nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità "dinamica", ovvero "ad inseguimento" (quale lo "Scout speed"), va disapplicato per contrasto con l'art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi» (Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021)."


Un'altra sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia (n. 722 del 2016) ha chiarito che l'eccesso di velocità rilevato tramite lo scout speed necessita della contestazione immediata (per approfondimenti Scout speed: via la multa se non c'è contestazione immediata).


Lo Scout Speed inoltre è soggetto all'obbligo di taratura periodica, come tutti gli altri strumenti di autovelox mobili, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale del 2015. L'automobilista multato potrà quindi sempre richiedere che l'amministrazione produca un certificato di taratura, altrimenti, in mancanza, la contravvenzione sarà da considerarsi nulla.


Questi quindi gli argomenti principali che il conducente può invocate a sua difesa in caso di multa: mancata taratura dello strumento e presegnalazione assente dell'uso dello strumento.



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