di Marina Crisafi - Non basta essere disoccupati o fare regali al figlio minore per evitare il reato di cui all'art. 570 c.p. Lo ha sancito la sesta sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 42542/2016 qui sotto allegata) confermando la condanna della Corte d'Appello di Trento che aveva dichiarato un padre colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, omettendo di corrispondere l'assegno mensile stabilito dal giudice in sede di separazione consensuale omologata pari ad euro 150 maggiorato del 50% delle spese straordinarie eventualmente affrontate oltre alla corresponsione degli arretrati dovuti.
A nulla serve per l'uomo appellarsi al suo stato di disoccupazione, avendo egli perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato, e alla mancanza di altre fonti reddituali non avendo avuto alcun seguito la sua regolare iscrizione nelle liste di collocamento.
Per la S.C., infatti, pesa il fatto che l'uomo non solo era consapevole del suo stato di disoccupato al momento della pronuncia del giudice della separazione, ma anche la circostanza che, pur essendo dotato di adeguata capacità lavorativa, dopo essersi iscritto nelle liste di collocamento non aveva fatto nulla per ricercare effettivamente un'occupazione, andandosene anzi per alcuni mesi nel suo Paese d'origine, il Marocco e non mostrando interesse per la bambina.
Inutile, inoltre, per l'uomo, sostenere la mancata sussistenza dello stato di bisogno della minore, in quanto ammessa al contributo sostitutivo dell'assegno da parte della P.A. e destinataria di altri emolumenti di carattere assistenziale, giacché, ove la persona offesa "sia minore d'età, lo stato di bisogno - hanno affermato dal Palazzaccio - si ritiene presunto".
Né può valere infine ad escludere il reato, la dazione di beni voluttuari o regalie. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, hanno concluso difatti da piazza Cavour "integra il reato di cui all'articolo 570, comma secondo, n. 2, c.p., la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell'assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con 'regalie' di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie".
Cassazione, sentenza n. 42542/2016