di Valeria Zeppilli - L'installazione di una parabola in condominio lede sempre il decoro architettonico? No, soprattutto nelle villette a schiera.
Per valutare l'incidenza dell'antenna sull'estetica del condominio bisogna guardare ai regolamenti condominiali e, nel farlo, bisogna uscire da schemi di lettura rigidi: anche questi testi, infatti, sono sempre più spesso oggetto di interpretazione da parte dei giudici specie in quei casi in cui la conformazione del condominio non è quella classica.
La lettura che ne viene data, poi, in molti casi ha efficacia dirimente.
Con la sentenza numero 20248/2016 (depositata il 7 ottobre 2016 e qui sotto allegata), ad esempio, la Corte di cassazione è stata interpellata su una questione decisa quasi esclusivamente sulla base di una lettura elastica delle norme regolamentari, senza poter far nulla per ribaltarla.
Nel caso di specie, più nel dettaglio, la controversia aveva preso le mosse dall'installazione di una pensilina e di un'antenna satellitare da parte del proprietario di una villetta a schiera facente parte di un complesso immobiliare riunito in condominio.
Tali elementi, per il condominio, dovevano infatti essere considerati lesivi del decoro architettonico oltre che in contrasto con l'articolo 5 del regolamento condominiale nel quale si prevedeva l'autorizzazione per le modificazioni e le innovazioni.
La Corte d'appello, ribaltando la decisione presa dal Tribunale in primo grado, aveva giudicato infondate le richieste del condominio di far rimuovere la pensilina e l'antenna, sostenendo, innanzitutto, che l'articolo 1117 c.c. riguarderebbe solo gli edifici divisi orizzontalmente in piani e che i muri perimetrali sui quali cui erano stati installati i due elementi non potevano essere assimilati ai muri maestri, con la conseguenza di dover essere considerati di proprietà esclusiva nonostante quanto disposto nel regolamento.
Secondo la Corte d'appello, poi, anche l'articolo 5 del regolamento dovrebbe essere letto in maniera elastica, sino ad escludere che ogni intervento non autorizzato sia per ciò solo illecito.
La Cassazione, interpellata sull'argomento, non ha potuto fare nulla per ribaltare la decisione già presa nel merito: gli spazi di intervento, per come era articolato il ricorso, erano troppo limitati.
Infatti, anche volendosi ritenere fondata la censura con la quale il condominio sosteneva l'applicabilità della nozione di condominio in senso proprio anche al caso di costruzioni orizzontali, l'assenza di motivi specifici circa l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla norma regolamentare così come l'assenza di censure alla logicità del percorso argomentativo hanno determinato l'impossibilità di cassare la sentenza: la relativa motivazione è infatti divenuta definitiva.
Corte di cassazione testo sentenza numero 21248/2016• Foto: 123rf.com