di Lucia Izzo - Esaurita l'udienza presidenziale, i coniugi che vogliono divorziare possono chiedere direttamente al giudice della prima udienza, in fase istruttoria, di rinviare al Collegio per emettersi la sentenza non definitiva sullo status di divorziati. È quanto emerge da due provvedimenti emessi da eminenti Tribunali italiani, quale quello di Milano e quello di Roma.
Il Tribunale meneghino, sez. IX civ., nell'ordinanza del 27 settembre 2016 (qui sotto allegata) aderisce espressamente a quanto ritenuto dal giudice capitolino: va rilevato, si legge nel provvedimento, che nel procedimento di divorzio è ammissibile l'emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza presidenziale, previa rinuncia dei difensori delle parti al deposito delle memorie previste dall'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970.
Ciò avviene qualora, con i provvedimenti presidenziali, il Presidente nomini sé stesso G.I., tenga nell'immediatezza udienza di prima comparizione, e rimetta la decisione al Collegio sullo status in accoglimento della concorde richiesta delle parti.
L'art. 4 della legge sul divorzio prevede che con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza presidenziale venga assegnato termine al ricorrente per il deposito di una memoria integrativa che abbia i contenuti dell'art. 163, terzo comma numeri 2),3) 4), 5) e 6) c.p.c.
Ratio della disposizione è consentire al ricorrente, data la peculiarità dell'udienza presidenziale di depositare una memoria che abbia i contenuti di un atto introduttivo del giudizio; tuttavia, il deposito della memoria integrativa, per il ricorrente, non è adempimento obbligato, ma mera facoltà qualora si vogliano proporre domande originariamente non presenti nel ricorso introduttivo.
Per quanto esposto, prosegue il Tribunale di Roma, sezione prima civile, nella sentenza del 17 luglio 2016 (qui sotto allegata), in caso di espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, l.n. 898/1970, con emissione della ordinanza presidenziale priva dei termini e dell'avvertimento richiesti, e svolgimento nell'immediatezza della prima udienza di comparizione della parti, senza che sia sollevata alcuna eccezione, deve ritenersi che il procedimento non presenti alcun vizio e che possa essere emessa dal Collegio sentenza non definitiva sullo status.
Tale interpretazione delle norme appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell'art. 111 della Costituzione, che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide. Per il Tribunale di Milano, tali principi possono valere anche per il caso di sentenza totalmente definitiva del giudizio ove le parti abbiamo formulato conclusioni congiunte
Tribunale Milano, sent. 27 settembre 2016Tribunale Roma, sent. 17 luglio 2016