Le due norme messe a confronto sul piano astratto giuridico formale e su quello concreto fattuale

di Giovanni Tringali - A volte una sentenza può illuminare più di altre: ci riferiamo alla sentenza della Consulta n. 95/2004 emessa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316-ter del cod. pen., da cui abbiamo attinto a piene mani per discettare, nella pagine che seguono, del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. prescinde sia dalla induzione in errore sia dal verificarsi di un danno patrimoniale, elementi questi che, invece, caratterizzano il delitto di truffa

. La questione del discrimine tra indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è, da un punto di vista strettamente normativo, abbastanza semplice: se c'è stata induzione in errore si rientra nella truffa aggravata. Da un punto di vista pratico/fattuale, invece, proprio l'accertamento giudiziale della sussistenza della induzione in errore, soprattutto nei casi di falso o silenzio antidoveroso, crea qualche problema: ad esempio il falso o il mero silenzio a volte possono effettivamente indurre in errore la vittima, nel qual caso si avrà la truffa aggravata, viceversa, se manca l'induzione in errore potrà trovare applicazione in via residuale l'art. 316-ter del cod. pen..

La comparazione schematica

Le norme

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640[1] riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Bene giuridico protetto

Patrimonio dello Stato, di un ente pubblico e delle Comunità europee, e in qualche misura anche la libera formazione della volontà. E' considerato "reato di pericolo".

Patrimonio dello Stato, di un ente pubblico e delle Comunità europee, e in qualche misura anche la libera formazione della volontà. E' considerato "reato di danno".

Soggetto attivo

Chiunque.

Chiunque.

Persona offesa

Stato, ente pubblico, Comunità europee.

Stato, ente pubblico, Comunità europee.

Elemento soggettivo

Dolo generico, diretto o indiretto

Dolo generico, diretto o indiretto

Elemento oggettivo

Nucleo essenziale della condotta è l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute.

Una falsa attestazione, può rappresentare la condotta del reato di indebita percezione qualora non sia ritenuta artificiosa es. attestare semplicemente di possedere la cittadinanza italiana al fine di ottenere il cosiddetto bonus bebè.

Oggetto della condotta sono esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici (lo stesso dicasi per il reato di truffa aggravata).

In passato la giurisprudenza ha sostenuto che le erogazioni pubbliche di natura assistenziale non potessero ricomprendersi tra le "erogazioni pubbliche" prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p., si riteneva, cioè, che l'oggetto materiale della condotta fosse confinato alle erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle "attività economiche e produttive" (vgs. infra sentenza n. 7569 del 16/02/2006 e sentenza n. 21112 del 02/03/2006).

Essendo una circostanza aggravante della truffa semplice, è bene ricordare gli elementi essenziali di quest'ultima:

1) induzione in errore (inganno);

2) errore della vittima;

3) ingiusto profitto del reo o di altri;

4) danno altrui (a contenuto patrimoniale).

Nucleo essenziale della condotta nel delitto in parola è l'inganno, mentre l'evento è costituito dal danno patrimoniale; affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), è necessario che la condotta abbia determinato l'evento di danno.

Una falsa attestazione, può rappresentare la condotta del reato di truffa aggravata qualora sia ritenuta artificiosa es. attestare con firma apocrifa qualcosa di non vero in modo tale da indurre in errore la vittima.

Il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni "artificiose" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica (Sez. 2, Sentenza n. 10231 del 10/02/2006).

Tentativo

Il tentativo è possibile ed è punito secondo le regole generali (art. 56 c.p.). Trattandosi di reato di pericolo concreto è necessario l'idoneità dell'azione in riferimento alla possibilità dell'evento pericoloso.

Il tentativo è possibile ed è punito secondo le regole generali (art. 56 c.p.). Trattandosi di reato di danno è necessario anche il rispetto del principio di necessaria lesività[2] (lo stesso dicasi per l'art. 316-ter c.p.).

Procedibilità

D'ufficio.

D'ufficio.

Consumazione

L'indebita percezione è reato istantaneo e di "pericolo" per cui l'offesa è rappresentata dalla probabilità del danno. Dal punto di vista politico-criminale, tale categoria di reati implica un'anticipazione della tutela, dato che si protegge un determinato bene giuridico per il sol fatto di essere stato messo in una situazione di potenziale pericolo (elemento, questo, che distingue l'art. 316-ter dall'art. 640-bis). Più in particolare, sembra trattarsi di reato di pericolo concreto e quindi il giudice valuterà di volta in volta, in base a un giudizio ex ante, la concreta pericolosità della condotta incriminata verso il bene giuridico tutelato.

La truffa (in generale) è reato istantaneo e di "danno" per cui l'offesa si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice. Riguardo al momento occorre guardare alla realizzazione dell'ingiusto profitto, mentre il luogo di regola coincide con quello in cui il truffatore realizza l'ingiusto profitto. Nel caso in cui le erogazioni siano corrisposte in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti.

Competenza

Secondo la regola base, la competenza è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato.

Secondo la regola base, la competenza è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato.

Soglia di rilevanza penale

Il reato si ha quando la somma indebitamente percepita è superiore a euro 3.999,96. Si tratta di un elemento costitutivo della fattispecie e non di una condizione obiettiva di punibilità, pertanto deve essere oggetto di rappresentazione e volontà. La giurisprudenza più recente ritiene che l'assorbimento tra la fattispecie di cui all'art. 316-ter comma 2 e alcuni reati di falso abbia luogo anche quando non venga superata la soglia e di conseguenza si rimane nell'ambito amministrativo. In passato ci sono state sentenze contrarie (vgs. infra sentenza n. 38941 del 25/10/2006).

Nessuna soglia (è sempre reato, anche aver conseguito profitti minimi).

Assorbimento

Il reato di falso previsto dall'art. 483 c.p. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo. L'assorbimento ha luogo anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione (euro 3.999,96), dia luogo alla violazione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter. Medesimo discorso per il reato di falsa attestazione di qualità personali (art. 495 c.p.) o per l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) quando essi integrino un elemento essenziale per la configurazione del reato di cui all'art. 316-ter e ne costituiscano la modalità tipica di consumazione. In questo senso, il reato di cui all'art. 316-ter è reato complesso e contiene tutti gli elementi costitutivi dell'art. 483 c.p., dell'art. 489 c.p. e dell'art. 495 c.p..

E' fattispecie speciale rispetto alla truffa semplice aggravata ex art. 640 comma 2 n. 1[3] e pertanto, qualora siano presenti i requisiti, prevale su essa.

Sanzioni

Da sei mesi a tre anni di reclusione (ovvero, somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 nel caso di violazione amministrativa di cui al secondo comma).

Da uno a sei anni di reclusione.

Prescrizione

Trattandosi di delitto, il reato si prescrive in sei anni[4].

Trattandosi di delitto, il reato si prescrive in sei anni.

Distinzione tra indebita percezione e truffa aggravata

Innanzitutto occorre premettere che si aderisce alla consolidata giurisprudenza la quale considera la truffa aggravata non un titolo autonomo di reato, ma solamente una circostanza aggravante della truffa semplice.

Come chiaramente indicato dalla Cassazione con sentenza n. 30729/2006, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter c.p. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità. Può capitare che ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omettere informazioni dovute) concorra ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, (ad esempio perché le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti siano tenuti a fare affidamento sui documenti o sulle informazioni). In tal caso, in ragione del carattere sussidiario della norma di cui all'art. 316-ter, si applicherà unicamente l'art. 640-bis del cod. pen..

D'altro canto, anche la già citata sentenza 95/2004 della Consulta sancisce il carattere "sussidiario" e "residuale" dell'art. 316-ter rispetto all'art. 640-bis: la prima norma è destinata a colpire unicamente fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si atteggia a reato di pericolo e non di danno come invece la truffa aggravata (nella duplice veste dell'art. 640 comma 2 c.p. sia dell'art. 640-bis c.p.). Non ha natura fraudolenta perché non richiede l'induzione in errore.

In riferimento, invece, a ciò che può causare l'induzione in errore ci viene in soccorso la sentenza della Suprema Corte n. 10231/2006 con la quale si afferma che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni "artificiose" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica. Il caso trattato riguardava l'ipotesi di truffa aggravata di cui all'art. 640 comma 2 n. 1. (ovvero quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare).

Possiamo affermare che è sufficiente per integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter c.p. il semplice utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero l'omissione di informazioni dovute da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee, da cui derivi cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto. Tali erogazioni, poi, possono consistere indifferentemente o nell'ottenimento di una somma di danaro oppure nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta (mero risparmio).

Si è sostenuto che sussisterebbe la truffa aggravata tutte le volte in cui l'accoglimento delle domande di contributi, finanziamenti ecc… da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee non si fonda su semplici dichiarazioni autocertificate, ma implica articolati controlli da parte dell'autorità: come dire che se ci sono voluti controlli approfonditi per scoprire il reato certamente vi sono stati quegli artifici e raggiri che connotano la truffa e confermano l'esistenza di una qualche induzione in errore.

La formale sussidiarietà dell'art. 316-ter rispetto all'art. 640-bis è sancita dalla clausola di salvezza contenuta nel primo articolo che testualmente recita "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis". L'introduzione dell'art. 316-ter cod. pen. opportunamente munito di tale clausola, è frutto delle misure di adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, il cui art. 2[5] imponeva agli Stati membri di punire le frodi lesive dei predetti interessi con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprensive, almeno nei casi di "frode grave", di pene privative della libertà personale che possano comportare l'estradizione; salva la facoltà di stabilire sanzioni di natura non penale per le frodi "di lieve entità". A beneficio del lettore, al fine di comprendere il contesto normativo europeo in ordine al concetto di frode e alle condotte che possono ad essa ricondursi, si evidenzia il seguente articolo della Convenzione citata:

"Articolo 1 - Disposizioni generali.

1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto".

Secondo tale disposto normativo quindi, l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti ovvero la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, o ancora, la distrazione di fondi per fini diversi da quelli per i quali sono stati concessi, costituisce frode. Ed è evidente che la frode può essere più grave o meno grave, così come è evidente che le sanzioni penali devono essere proporzionate al disvalore penale del fatto commesso. Tutto ciò è possibile grazie proprio all'esistenza della fattispecie di truffa aggravata ex art. 640-bis e, in via sussidiaria, della meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter, un sistema che appare quindi coerente ed ossequioso della normativa europea.

Rapporto tra il reato di truffa semplice di cui art. 640 cod. pen. e la previsione di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.

Con sentenza del 10 luglio 2002, n. 26351 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione veniva stabilita definitivamente la natura di "circostanza aggravante" della fattispecie prevista dall'art. 640 bis cod. pen. rispetto al reato di truffa semplice ex art. 640 cod. pen..

Secondo i giudici, il rinvio al reato previsto nell'art. 640 cod. pen. (si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi ecc..), seppure con l'integrazione dell'oggetto materiale specifico della condotta (le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici) indica la volontà legislativa di configurare soltanto una circostanza aggravante del delitto di truffa. La descrizione della fattispecie non immuta gli elementi essenziali del delitto di truffa, né quelli materiali, né quelli psicologici.

Prima della pronuncia con cui le Sezioni Unite hanno risolto il dibattito, nelle diverse Sezioni della Corte di Cassazione si era consolidato un indirizzo giurisprudenziale maggioritario che riteneva la truffa relativa ad "erogazioni pubbliche" fattispecie autonoma di reato.

C'è chi giustamente ha osservato (in bibliografia Roberta Mencarelli) che la soluzione prospettata dalla Suprema Corte a favore della natura di circostanza aggravante della fattispecie, si discosta dalle intenzioni originarie del Legislatore che ha inserito la figura criminosa de qua nell'ambito di un contesto normativo (la Legge 19 marzo 1990, n. 55) diretto a contrastare la criminalità organizzata. Difatti, considerare la truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen. alla stregua di una circostanza aggravante comporta l'applicazione del bilanciamento delle circostanze eterogenee (quindi, anche circostanze attenuanti generiche), rendendo di fatto vano l'intento originario del Legislatore di potenziare la risposta sanzionatoria nei casi di truffa aventi ad oggetto contributi, finanziamenti mutui agevolati ovvero altre erogazione dello stesso tipo.

Giurisprudenza

a. Sulla distinzione con il reato di truffa aggravata.

Il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento. (Fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di truffa e non quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., atteso che, ai sensi del regolamento CE 1122/2009, l'accoglimento delle domande non si fondava su semplici dichiarazioni autocertificate ma implicava articolati controlli da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi) (Sez. 2, Sentenza n. 23163 del 12/04/2016).

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto artificiosa - e pertanto idonea ad integrare il reato di truffa in danno di ente pubblico - la falsa attestazione, sottoscritta con firma apocrifa di cui l'imputato aveva consapevolezza, di essere nelle condizioni per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione). (Sez. 2, Sentenza n. 49464 del 01/10/2014).

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di enti pubblici si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce <> strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore. (Cfr. Corte Cost. n. 95 del 2004). (Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012).

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità. (In motivazione la Corte ha precisato che l'accertamento della sussistenza dell'induzione in errore costituisce una tipica indagine di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata). (Sez. 3, Sentenza n. 2382 del 01/12/2011).

Integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta. (In motivazione la Corte ha evidenziato la necessità di valutare, ai fini della qualificazione giuridica del fatti, la rilevanza, e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell'ente pubblico, di elementi come la natura fittizia dell'ente richiedente, la presentazione di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati anche ad altro ente, il silenzio serbato dall'imputato sull'aver ricevuto "aliunde" entrate riconducibili alle medesime iniziative) (Sez. 2, Sentenza n. 21609 del 18/02/2009).

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefaciente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata l'ipotesi della truffa aggravata in un caso in cui erano stati ottenuti finanziamenti in favore di una società commerciale mediante artifizi contabili e false fatturazioni) (Sez. 2, Sentenza n. 30729 del 06/07/2006).

Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l'agente rispondere del più grave reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette falsità (la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata fatta rientrare nella previsione dell'art. 640-bis cod. pen., e non in quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo comunitario per l'abbandono di superfici vitate, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'agente, dalla quale risultava una superficie maggiore di quella reale, previa iscrizione dei vigneti per tale superficie al catasto vitinicolo). (Sez. 5, Sentenza n. 41480 del 02/10/2003)

b. Sull'assorbimento.

Il reato di falso previsto dall'art. 483 cod. pen. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo alla violazione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art. 316 ter. (Sez. 2, Sentenza n. 17300 del 24/01/2013).

Il reato di falsa attestazione di qualità personali (art. 495 cod. pen.) resta assorbito nella ipotesi delittuosa di indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato quando esso integri un elemento essenziale per la configurazione di quest'ultima e ne costituisca la modalità tipica di consumazione. (Fattispecie in cui l'imputato straniero aveva presentato falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attestava l'inesistente possesso della cittadinanza italiana al fine di ottenere l'erogazione del contributo assistenziale del " bonus bebè"). (Sez. 6, Sentenza n. 44230 del 24/10/2012).

Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall'art. 316-ter, comma primo, cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 bis stesso codice, l'indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489[6] cod. pen., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l'erogazione, le quali, all'occorrenza, concorrono con il primo reato). Sez. U, Sentenza n. 16568 del 19/04/2007 (vedi però la sentenza n. 44230 del 24/10/2012).

c. Sulla consumazione

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l'ente pubblico erogante il contributo, considerando, invece, irrilevante la località dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente). (Sez. 6, Sentenza n. 12625 del 19/02/2013).

Il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si consuma quando l'agente consegue la disponibilità concreta della chiesta erogazione, e non nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell'agente, l'obbligazione. (Sez. 2, Sentenza n. 4284 del 20/12/2011).

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il momento consumativo del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni. (Sez. 3, Sentenza n. 6809 del 08/10/2014).

d. Sul concetto di erogazione pubblica.

La condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di tentata truffa e non già quello di indebita percezione di pubbliche erogazioni, il quale ha ad oggetto esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici (Sez. 5, Sentenza n. 14359 del 25/01/2012).

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa. (La Corte ha precisato che si ha erogazione, pur in assenza di un'elargizione, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità) (Sez. U, Sentenza n. 7537 del 16/12/2010).

Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato ex art. 316-ter, comma primo, cod. pen. l'indebito conseguimento dell'ammissione ai cantieri di servizio previsti dalla legge Regione Sicilia 19 maggio 2005, n. 5 (già reddito minimo di inserimento di cui al D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237), poichè tra le erogazioni pubbliche sono ricomprese anche le erogazioni funzionali o a destinazione non vincolata come quelle di tipo assistenziale. (Sez. 6, Sentenza n. 38293 del 14/07/2015).

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato la condotta del privato che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione dichiari un reddito inferiore a quello effettivamente percepito, al fine di ottenere il conseguimento di un canone meno elevato per l'affitto di un alloggio appartenente alla locale Provincia e gestito dall'ATER, trattandosi di erogazioni pubbliche di natura assistenziali; in tal caso il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico è assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., anche nell'ipotesi in cui il fatto integri una mera violazione amministrativa. (Sez. 5, Sentenza n. 39340 del 09/07/2009).

In tema di delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, l'indennità elargita dalla Regione, tramite il meccanismo del rimborso, in favore dei propri consiglieri, per le spese di trasporto da questi sostenute per il raggiungimento del luogo di esercizio del mandato, rientra, ove indebitamente percepita, tra le erogazioni rilevanti ai sensi dell'art. 316-ter, cod.pen. (Sez. 6, Sentenza n. 50255 del 13/11/2015).

Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato (art. 316-ter, comma primo, cod. pen.), nel quale resta assorbito il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, l'indebito conseguimento di una tariffa agevolata per l'erogazione di un servizio svolto dalla P.A. (Fattispecie relativa al conseguimento di una tariffa agevolata sulla base di falsa attestazione da parte dell'agente circa il reddito personale e quello familiare in cui la S.C. ha escluso il raggiungimento della soglia di rilevanza penale prevista dal secondo comma dell'art. 316 ter cod. pen.). (Sez. 5, Sentenza n. 31909 del 26/06/2009).

e. Varie.

Nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia quantitativa, oltre la quale l'illecito amministrativo integra il reato, non configura una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo della fattispecie, e come tale, deve essere oggetto di rappresentazione e volontà (Sez. 6, Sentenza n. 38292 del 14/07/2015).

Nei reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, persona offesa è sempre il soggetto pubblico, sia esso lo Stato, l'Unione europea, ovvero un ente pubblico, trattandosi di reati posti a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Ne consegue che il privato denunciante, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. (Sez. 6, Sentenza n. 20847 del 21/05/2010).

Ai fini della configurabilità del reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa (pari ad euro 3.999,96) al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., il fatto degrada a mero illecito amministrativo, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta. (Sez. 6, Sentenza n. 11145 del 02/03/2010).

Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la condotta del privato che, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, attesta falsamente di avere il "c.d. reddito minimo da inserimento" che ne legittima la concessione, considerato che, qualora non si verifichi l'integrazione della fattispecie speciale per assorbimento di cui all'art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), in ragione del mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dall'art. 316 ter, comma secondo, cod. pen., riprende vigore ed efficacia la norma generale, nella specie integrata dalla previsione di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 38941 del 25/10/2006).

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. (La Corte ha quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni "artificiose" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica). (Sez. 2, Sentenza n. 10231 del 10/02/2006).

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da "reddito minimo di inserimento", che non rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente a quelle finalizzate a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati. (Sez. 6, Sentenza n. 7569 del 16/02/2006).

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), bensì eventualmente quello di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, numero 1, cod. pen.), nella condotta di chi, mediante false dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale, ottenga l'erogazione dell'indennità da "reddito minimo d'inserimento" prevista dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237. Ciò in quanto le erogazioni pubbliche di natura assistenziale non possono ricomprendersi tra le "erogazioni pubbliche" prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 316-ter e 640-bis cod.pen., riferendosi queste ultime esclusivamente alle erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle attività economiche e produttive. (Nella fattispecie, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha quindi annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva ravvisato il meno grave reato di cui all'articolo 316-ter cod. pen., riqualificando l'originaria contestazione ex articolo 640, comma secondo, numero 1, cod. pen., ritenuta dal giudice di primo grado). (Sez. 6, Sentenza n. 21112 del 02/03/2006).

Considerazioni conclusive

Rientra nella discrezionalità del Legislatore stabilire quali comportamenti punire, determinare la qualità e la misura della pena, apprezzare parità e disparità di situazioni. Ciò deve avvenire senza violare il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati nel commettere il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. rispetto al reato di truffa aggravata ex art 640-bis cod. pen. costituisce un argomento giuridicamente valido per stabilire un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto a quello previsto per il reato base (si veda a tal proposito la sentenza n. 25/1994 della Consulta in ordine all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva).

In verità, il contrasto giurisprudenziale che interessa di due reati messi a confronto, sembra collegarsi - principalmente, seppur non esclusivamente - ad un più generale problema interpretativo, relativo alla idoneità o meno delle dichiarazioni semplicemente menzognere o alle omissioni delle informazioni dovute a concretizzare di per sé sole, la nozione di "artifizi e raggiri" in grado da ingannare lo Stato, gli enti pubblici o le Comunità europee. E' però un problema del giudice verificare la corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta ovvero determinare se una condotta rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316-ter cod. pen. integri anche la figura descritta dall'art. 640-bis cod. pen., facendo applicazione, in tal caso, solo di quest'ultima previsione punitiva.

Ciò che appare evidente - alla luce tanto del dato normativo, quanto della ratio legis - è che l'art. 316-ter cod. pen. sia volto ad assicurare una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella già offerta dall'art. 640-bis cod. pen..

Val la pena di ricordare che la Consulta con la pronuncia 95/2004 ha chiarito anche che, pur essendo vero che l'art. 316-ter cod. pen. si presta a reprimere taluni comportamenti che se posti in essere in danno di "soggetti privati" (ovvero di soggetti pubblici, quando non si discuta dell'indebita erogazione di sovvenzioni) restano privi di sanzione, ciò non costituisce affatto lesione dell'art. 3 Cost. perché la previsione di una tutela penale rafforzata delle finanze pubbliche e comunitarie contro le frodi, rispetto alla generalità degli altri interessi patrimoniali, costituisce ragionevole esercizio di discrezionalità legislativa.

D'altra parte il principio di "offensività" costituisce un pilastro non solo del diritto penale nostrano, ma appartiene alla cultura europea. Esso è misura della "proporzione" della tutela penale del bene giuridico, configurandosi limite alle scelte di politica criminale del legislatore. Non dimentichiamo, infine, che i principi materiali del diritto penale (necessaria lesività, extrema ratio, colpevolezza) sono veri e propri parametri di razionalità a salvaguardia del rispetto dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.



[1] Art. 640. Truffa

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

[2] Art. 49 c.p. - Reato supposto erroneamente e reato impossibile

1. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

2. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

[3]Art. 640 comma 2 c.p. - Truffa

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

[4] Art. 157 c.p. - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

1. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

[5] Articolo 2 Sanzioni - Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1 nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a 50 000 ECU.

[6] Art. 489 c.p.- Uso di atto falso

1. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

2. Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; vedi, anche, l'art. 4, comma 4, lett. d) del medesimo D.Lgs. 7/2016.

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