Secondo la Cassazione, l'amministrazione è responsabile anche se la pulizia del litorale era stata affidata a una cooperativa

di Lucia Izzo - Spetta al Comune rimuovere quotidianamente le insidie e liberare la spiaggia dai rifiuti. Paga quindi l'amministrazione per i danni occorsi a una bambina che, passeggiando sul litorale, inciampa e cade sulle braci ancora attive di un falò acceso durante la notte di ferragosto.


Tanto emerge dalla sentenza n. 20731/2016 (qui sotto allegata) pronunciata dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, che ha rigettato il ricorso del Comune avverso la sentenza della Corte d'Appello.


Il giudice di seconde cure aveva condannato l'amministrazione al pagamento di circa 3.000 euro in favore di una bambina che, camminando a ferragosto sul lido del mare, era finita inavvertitamente su braci semispente sepolte sotto la sabbia, riportando lesioni personali.


Inutile per il Comune dedurre, in sede di legittimità, di aver adempiuto all'obbligo di provvedere alla pulizia delle spiagge affidando il relativo incarico ad una cooperativa. Gli Ermellini evidenziano che la stipula del'appalto tra il Comune e la cooperativa è stata adeguatamente valorizzata dal giudice a quo, anzi, proprio quella circostanza ha avvalorato la convinzione che il Comune fosse responsabile.


Il Comune ricorrente, precisano i giudici, non contesta in diritto che fosse suo obbligo provvedere alla pulizia delle spiagge, ma deduce di avervi adempiuto affidando il relativo incarico ad un terzo. Tale deduzione è giuridicamente infondata, giacché chi adempie la propria obbligazione avvalendosi di un terzo risponde del fatto colposo di questi (art. 1228 c.c.). 


Neppure giova al Comune riversare la colpa sui genitori della vittima, affermando che questi omisero di sorvegliare la minore nonostante fosse altamente prevedibile, in virtù delle tradizioni locali, la presenza di braci semispente sulla riva del mare il mattino del 15 agosto. 


Il motivo, precisa il Collegio, è infondato, perché stabilire se la vittima d'un illecito abbia o meno concorso a causarlo è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto.

Violerebbe l'art. 1227 c.c. il giudice che escludesse la rilevanza giuridica della condotta colposa della vittima; non viola invece quella norma il giudice che, affermata in diritto la rilevanza giuridica della colpa della vittima, escluda che nel caso di specie la vittima abbia tenuto una condotta colposa: a nulla rilevando che tale conclusione sia ricavata da un esame incompleto delle prove. Al Comune non resta che pagare anche le spese del giudizio.

Cass., III sez. civ., sent. 20731/2016

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