di Valeria Zeppilli - L'imposta di registro va pagata anche se la sentenza non è ancora divenuta definitiva e la Commissione Tributaria Regionale di Roma lo ha recentemente ricordato.
Con la sentenza numero 6158/2016 del 18 ottobre, in particolare, la CTR ha preso in mano il Testo Unico numero 131/1986, che all'articolo 37 regola l'imposta di registro, sottolineando come esso afferma che tale imposta va pagata per tutti gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono un giudizio civile anche solo parzialmente, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti con i quali i lodi arbitrali sono dichiarati esecutivi e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere. Sempre l'articolo 37, poi, precisa che l'imposta è dovuta anche se tali atti "al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili".
Oltretutto non va dimenticato che anche la Corte costituzionale ha ritenuto tale norma conforme ai principi supremi del nostro ordinamento e che oggetto dell'imposta non sono le enunciazioni contenute nella sentenza quanto, piuttosto, la sentenza civile avente efficacia esecutiva.
Nel caso di specie, ad essersi appellato alla Commissione Tributaria Regionale di Roma era un contribuente che non aveva provveduto al pagamento dell'imposta di registro per una pronuncia non definitiva e che, per tale ragione, aveva ricevuto un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento.
Per le ragioni viste, però, la CTR ha deciso di non accogliere le sue doglianze: la decisione di primo grado non ha errato nel non tener conto del fatto che l'imposta richiesta riguardava un atto non ancora definitivo.