Il valore dei limiti stabiliti dal giudice delegato

di Giovanni Tringali - Da una parte la legge prevede che il fallito deve dichiarare l'esistenza di beni da comprendere nell'inventario, dall'altra dispone che ci sono beni che non sono compresi nel fallimento entro i limiti di quanto occorre per il suo mantenimento e quello della sua famiglia: tali limiti sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e della sua famiglia.

Considerato che il reato di cui all'art. 220 L.F. è doloso, occorre che tale dolo investa tali limiti e, di conseguenza, se il fallito non è consapevole di averli superati non può essere condannato.

Le norme

Art. 220 L.F. - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito

1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 42 L.F. - Beni del fallito

1. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

2. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

Art. 46 L.F. - Beni non compresi nel fallimento

1. Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;

4) soppresso;

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

2. I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.


Le due ipotesi

I casi sono due:

· o il giudice delegato ha già stabilito tale limite (esempio 1.000 euro al mese);

· o il giudice delegato non ha ancora preso alcuna decisione.

A questo punto analizziamo il comportamento del fallito che omette di comunicare al Curatore fallimentare l'esistenza, in particolare, di assegni aventi carattere alimentare, stipendi, pensioni, salari e in genere ciò che guadagna con la sua attività, nelle seguenti ipotesi di scuola:

1) se il giudice ha stabilito il limite es. di 1.000 euro al mese e il fallito (a conoscenza di tale importo) ne guadagna 2.500, non vi è dubbio che egli si sia macchiato del delitto previsto dall'art. 220 L.F. nel caso in cui non abbia messo a disposizione del Curatore almeno 1.500 euro al mese che rappresentano la somma che va oltre quanto a lui necessario per vivere;

2) se il giudice ha stabilito il limite es. di 1.000 euro al mese e il fallito ne guadagna 800, non vi può essere reato perché si tratta di un importo non sufficiente a mantenere se stesso e la sua famiglia (sotto il limite stabilito dal giudice delegato i beni non sono compresi nel fallimento). In teoria si potrebbe sostenere che il reato di cui all'art. 220 L.F. sussiste ugualmente, ritenendo il fallito responsabile per il sol fatto di aver omesso di comunicare l'esistenza di tali attività. Tale ipotesi non convince affatto perché se si considera che il reato è doloso, occorre necessariamente che il fallito si sia rappresentato ed abbia voluto omettere la comunicazione di attività che superano la soglia - stabilita dal giudice delegato - di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia. Non vi può, in altri termini, essere dolo perché il fallito non può sapere con certezza il quantum di "quel limite", oltre il quale i beni devono essere messi a disposizione della procedura fallimentare.

3) se il giudice delegato non ha ancora preso alcuna decisione, è ovvio che nessuno può dire con certezza se si è in presenza di reato.

La giurisprudenza

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civile, con sentenza n. 6999/2015 ha stabilito il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia. Tale diritto sussiste prima ed indipendentemente dal decreto del giudice delegato che ne fissi la misura, onde esso ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva. Sul piano civile è il Curatore che ha l'onere di richiederne la preventiva emissione così da poter, poi, documentare in causa l'eventuale eccedenza di quanto pagato direttamente al fallito rispetto ai limiti fissati in tale decreto (nello stesso senso vgs. la sentenza della prima sezione civile della Cassazione n. 1724/2015). 

Trasportando tale concetto a livello penale, si potrebbe dire che siamo in presenza di un delitto che prevede, come elemento costitutivo, una "soglia di punibilità variabile" la quale va fissata caso per caso dal giudice delegato. Se aggiungiamo che il reato è doloso, ne consegue che il fallito a cui pervenga un salario, uno stipendio o comunque un'attività durante il fallimento, non commette il reato fintantoché non è consapevole di aver superato il limite necessario al mantenimento suo e della sua famiglia.

Ebbene, nel caso in cui il giudice delegato non ha ancora stabilito tale limite, appare difficile sostenere che si sia in presenza di reato per il sol fatto che il fallito abbia omesso di comunicare al Curatore redditi da lui percepiti durante il fallimento. La norma fa riferimento "all'omessa dichiarazione" dell'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario e c'è da chiedersi se è penalmente rilevante la "menzogna" circa l'importo di tali beni.

Per intenderci, in assenza del decreto del giudice delegato che fissi il limite, poniamo il caso che il fallito - unico titolare di redditi nel nucleo familiare - abbia una moglie e due figli da mantenere e che riesca a trovare un lavoretto che gli consente di guadagnare 300 euro al mese. Attesa l'esiguità della somma, che non è sicuramente sufficiente al mantenimento suo e della sua famiglia, il fallito decide di non informare il Curatore e trattenere per sé l'importo. E' punibile? Sembra ragionevole rispondere di no.

Ma, se lo stesso fallito trova un posto di lavoro eccellente che gli consente di guadagnare 4.000 euro al mese, le cose cambiano: certamente la sua omessa dichiarazione dell'esistenza di tali redditi da rimettere alla massa fallimentare ha un disvalore penale immediatamente percepibile anche dall'uomo qualunque. E' punibile? Sembra ragionevole rispondere di sì.

Cosa dimostrano questi esempi? Che il dolo deve investire gli elementi costitutivi del reato o detto in altri termini, il fallito deve avere la coscienza e la volontà di non mettere a disposizione della massa fallimentare beni che vanno oltre quanto a lui necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia. Quindi, se il giudice delegato ha stabilito un limite di reddito necessario per il mantenimento del fallito e della sua famiglia ed egli ne è a conoscenza, il problema non si pone nel senso che egli sa perfettamente quanto deve mettere a disposizione della massa fallimentare. In tal caso, se omette di comunicare beni pervenutegli durante il fallimento ovvero dichiara al Curatore di percepire un reddito inferiore a quello reale, sarà punibile ai sensi dell'art. 220 L.F.

Viceversa, se il giudice delegato non ha ancora emanato il decreto che fissa il limite di quanto necessario per il mantenimento del fallito e della sua famiglia (ovvero tale decreto esiste ma il fallito non ne è a conoscenza, senza sua colpa) il fallito sarà punibile tutte le volte in cui risulti percepire redditi così elevati da non lasciare dubbio che sussista il dolo di voler nascondere tali attività al Curatore.

Ad integrare il delitto non è sufficiente che il fallito abbia utilizzati i proventi (non i ricavi ma i guadagni al netto dei costi) di una sua attività successiva al fallimento "senza aver chiesto od ottenuto un preventivo provvedimento dal giudice delegato" circa le somme che aveva il diritto di trattenere, in quanto la materialità del fatto di bancarotta richiede la concreta sottrazione di somme superanti il limite massimo previsto dalla disciplina sul fallimento. In assenza di determinazione, da parte del giudice delegato, delle somme che il fallito è autorizzato a trattenere, dovrà essere il giudice penale ad effettuare, incidentalmente, la valutazione richiesta dall'art. 46 L.F., avendo mente alle esigenze del fallito e della sua famiglia. (Cass. Pen. n. 24493/2013 e sez. V, 13/12/1978).

Abbiamo introdotto il concetto di colpa non a caso, difatti il comma 2 dell'art. 220 L.F. esplicitamente dice che "se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno". Potrebbe essere il caso del fallito che si rende irreperibile e di conseguenza non viene a conoscenza del decreto del giudice delegato che stabilisce il limite di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia. In tal caso, guadagnando una cifra che supera detto limite, egli avrebbe dovuto metterla a disposizione della Curatela. Non potrà giustificarsi adducendo di non sapere dell'esistenza di un limite stabilito dal giudice delegato perché ciò è dipeso da sua colpa. 

Considerazioni conclusive

Per valutare il diritto con obiettività occorre prudenza. Gli operatori del diritto che devono applicare la legge dovrebbero esercitarsi nel mettersi, prima dalla parte del reo, e poi dalla parte degli inquirenti o giudicanti.

In assenza del decreto del giudice delegato che definisca i limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della famiglia, non si può avere la certezza di essere in presenza di reato sol perché il fallito ha omesso di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario.

Ci vuole buon senso ed equilibrio nel valutare la norma di cui all'art. 220 L.F. Occorre, anche, considerare le altre norme fallimentari per saggiare la coerenza di tale norma con il contesto giuridico in cui è inserita. Si pensi, ad esempio, all'art. 47 L.F. il quale dispone che il giudice delegato, nel caso in cui al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, può concedergli un sussidio.

Da questo punto di vista appare saggia la sentenza n. 6999/2015 (cfr. supra) che afferma il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia, prima ed indipendentemente dal decreto del giudice delegato. 


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