di Lucia Izzo - Deve considerarsi tempestivamente proposta l'istanza di liquidazione che l'avvocato presenta nell'udienza conclusiva della fase processuale a cui la notula fa riferimento. Non è prevista alcuna decadenza anche se il giudice non ottempera alla regola secondo cui sentenza e decreto di pagamento debbano essere contestuali.
Lo ha disposto il Tribunale di Mantova, sezione prima, in un provvedimento del 29 settembre 2016 (qui sotto allegato) a seguito del ricorso promosso da un avvocato avverso una decisione che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione del compenso spettantegli.
Il professionista, impegnato in un procedimento penale, aveva chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili nonché la rifusione delle spese di costituzione, depositando separata nota spese in cui era specificato che la cliente era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato; alla luce dell'intervenuta sentenza di condanna, con successivo atto aveva poi formulato istanza di liquidazione del proprio compenso.
Il legale impugna il provvedimento con cui tale compenso gli viene negato per tardività dell'istanza di liquidazione, e richiama a sostegno l'art. 110 c. 3 del d.p.r. 115/2002 secondo il quale "con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato".
Il legale evidenzia, per un verso, di avere predisposto la nota spese
depositandola all'udienza in cui era stata pronunciata la sentenza penale e, per un altro, che pur essendo previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non è tuttavia prevista alcuna decadenza in caso di inosservanza del precetto.Una tesi che il Tribunale condivide, precisando che benché l'art. 83 co. 3 bis del d.p.r. 115/2002 preveda che "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", tale norma non prevede alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l'istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento.
La mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario.
Osserva infine il giudice che, non costituisce ragione di revoca implicita dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato della parte privata risultata vittoriosa, la circostanza che la sentenza si sia pronunciata condannando l'imputato a rifondere le spese direttamente alla parte civile anziché allo stato. Neppure tale assunto, quindi, riesce a bloccare la liquidazione del legale, poichè resta salva la facoltà dello stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese.
Tribunale di Mantova, provv. 29 settembre 2016• Foto: 123rf.com