di Marina Crisafi - Si può procedere all'assegnazione di un autoveicolo soltanto dopo l'infruttuoso tentativo di vendita, ovvero se mancano offerte pari almeno al valore di stima dei beni staggiti. È questa l'interpretazione fornita dal Tribunale di Mantova sull'art. 521-bis c.p.c. in un recentissimo provvedimento (del 18 ottobre 2016, qui sotto allegato), pronunciandosi su un'istanza di assegnazione di un veicolo pignorato.
Per il giudice lombardo, sebbene l'art. 521-bis c.p.c. preveda la possibilità di assegnare i mezzi pignorati, tale facoltà va interpretata "come se l'assegnazione sia ammissibile solo dopo un primo infruttuoso tentativo di vendita", analogamente a quanto previsto per gli immobili dall'art. 588 c.p.c.
Nonostante, infatti, nell'art. 521-bis manchi l'inciso "per il caso in cui la vendita non abbia luogo", presente invece nel citato art. 588, per il tribunale "una tale interpretazione - è - preferibile allo scopo d'assicurare la possibilità di un ricavo maggiore dalla vendita forzata e ciò nell'interesse (anche) dell'esecutato".
Siffatta interpretazione, inoltre, risulta, a detta del tribunale, anche più coerente, "sia con l'art. 539 c.p.c. (e come in origine previsto dall'art. 538 c.p.c.), sia con l'art. 529, comma 2, c.p.c. la cui diversa disciplina si giustifica alla luce del fatto che il valore dei beni 'risulta dal listino di Borsa o di mercato' e quindi vi è maggiore sicurezza di tale importante dato rispetto invece ad una valutazione operata dal locale I.V.G. in assenza di un mercato ufficiale (e di un sistema ufficiale di rilevamento dei prezzi di scambio) per il bene staggito".
Per cui, in conclusione, nel caso di specie, l'istanza di assegnazione va dichiarata inammissibile e occorre provvedere sull'alternativa istanza di vendita del mezzo pignorato con separata ordinanza.
Tribunale Mantova, 18 ottobre 2016
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