L'articolo 334 del Codice Penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa) disciplina la fattispecie in cui una cosa, oggetto di sequestro disposto nel corso di un procedimento penale ovvero disposto dall'autorità amministrativa venga sottratta, soppressa, deteriorata ovvero distrutta.
L'articolo in esame si apre con l'inciso "Chiunque" pertanto sembrerebbe trattarsi di un reato comune, ma dalla lettura della disposizione si comprende che il soggetto attivo a cui si riferisce il legislatore nel I e nel II comma è il custode, quindi colui al quale è affidata la custodia stessa della cosa; mentre dalla lettura del III comma si comprende come il soggetto attivo sia il proprietario e non custode.
Tale differenziazione ha particolare importanza sul piano sanzionatorio, in quanto nel caso del I comma, quindi nel caso in cui il reo sia il custode del bene la pena per la condotta, di cui alla prima parte del citato comma, è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinquantuno a cinquecentosedici euro; mentre nel caso in cui nella medesima persona del soggetto attivo coincidano il proprietario e custode, il Legislatore ha previsto la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove; infine, nel caso in cui il reo sia il proprietario, senza che lo stesso sia stato nominato custode, la pena è della reclusione da un mese sino ad un anno e della multa fino a trecentonove euro.
Particolare attenzione occorre soffermare al caso in cui coincida nella stessa persona del colpevole il proprietario- custode, quindi la fattispecie descritta nel II comma dell'articolo in esame.
In merito, con sentenza emessa dalla III Sezione (n. 25116 del 2008),
La fattispecie
Il Tribunale del capoluogo campano aveva assolto un uomo imputato ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura penale, perché il fatto non sussiste, reo di cui all'articolo 334 II comma, perché aveva fatto circolare un autocarro di sua proprietà oggetto di sequestro amministrativo. Il Tribunale motivava la decisione sostenendo che la fattispecie rientrava in quella racchiusa nell'articolo 213 del Codice della Strada, il quale disciplina la materia del sequestro in ambito di violazione della circolazione stradale. Non è tardata l'impugnazione del Procuratore della Repubblica di Napoli, il quale ha contestato tale decisione adducendo che l'applicazione dell'articolo 213 del Codice della Strada è riferibile a soggetti non custodi, i quali abbiano fatto circolare abusivamente il mezzo.
Gli Ermellini di Piazza Cavour censurano il sequestro confermando quanto il Tribunale di Napoli aveva statuito.
La decisione
Il ragionamento adottato dalla Cassazione si è basato sul concorso apparente delle due norme, quindi tra l'articolo 334 II comma del Codice Penale e l'articolo 213, IV comma del Codice dalla Strada; secondo
L'orientamento della Suprema Corte con sentenza 25116/2008 è stato confermato dalla sentenza 1963 del 2011 pronunciata dalle Sezioni Unite chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla materia; infatti in seno alla Suprema Corte si sono susseguiti orientamenti discordanti sul II comma dell'articolo 334 del Codice Penale, ma i Giudici della IV Sezione hanno voluto superare la discordanza sulla materia sottoponendo la questione alle Sezioni Unite al fine di porre un punto sulla natura giuridica del II comma dell'articolo 334 del Codice Penale (per completezza di esposizione, occorre ricordare che con ordinanze n. 35071/2010, n. 35180/2010 e n. 37024/2010,
Gli elementi specializzanti nell'illecito amministrativo consistono nel fatto che la norma, art. 213 c.d.s., si riferisce esclusivamente al sequestro amministrativo ed in particolare al veicolo che "circola abusivamente"; ciò che deve essere accertato è se tale modalità di circolazione rientri nelle diverse fattispecie di cui all'articolo 334 del Codice Penale, ma da una analisi di quest'ultima norma la condotta che più si avvicina è la sottrazione. Inoltre l'eventuale ipotesi di un concorso apparente con la soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento non viene neanche preso in considerazione (anzi per quest'ultima condotta le Sezioni Unite affermano che la circolazione abusiva è ben lungi dal deterioramento, il quale può essere ravvisato nel non usare il veicolo, in quanto la circolazione può evitare addirittura il deterioramento del veicolo).
Alla luce di quanto esposto è lecito affermare che la circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del Codice della Strada non è reato.
Abogado Francesca Servadei
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