Avv. Laura Bazzan - Con sentenza n. 241 del 29 dicembre 2015, recentemente pubblicata sul proprio sito e di seguito allegata, il CNF si è espresso sull'art. 41 ncdf (già art 27 cdf), a mente del quale l'avvocato deve astenersi dall'indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, individuando la ratio di tale prescrizione nel "riconoscere all'Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte".
Poiché le deroghe all'obbligo di corrispondere con il collega e conseguente divieto di corrispondere direttamente con la controparte di cui all'art. 41 c. 3 ncdf riguardano esclusivamente atti di natura sostanziale, tra i quali non rientra la richiesta di transigere la vertenza a pena, altrimenti, di gravi conseguenze, il CNF ha ritenuto di confermare la sanzione della censura comminata dal COA all'incolpato per aver scritto direttamente alla controparte paventandole ripercussioni economiche pregiudizievoli a suo carico qualora non avesse conciliato. Nessun rilievo ha potuto assumere nella vicenda la circostanza che la corrispondenza in contestazione fosse stata inviata - seppur tardivamente - per conoscenza anche ai difensori della controparte, anzi, secondo quanto precisato dal CNF, "l'ingiustificato ed ingiustificabile ritardo nell'invio delle medesima missiva ai difensori della controparte (usualmente l'invio di un unica lettera indirizzata a più destinatari, viene effettuata contestualmente in un'unica spedizione) non può che essere interpretato come la piena e cosciente consapevolezza dell'[avvocato], di porre in essere un comportamento contrario ai precetti deontologici".
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